INTERVENTO DI MAURIZIO DANZA PROF. DIRITTO DEL LAVORO “UNIVERSITAS MERCATORUM” CONVEGNO 1 FEBBRAIO 2019 Aula dei Gruppi Parlamentari-Camera dei Deputati- Via di Campo Marzio n.78.

CONVEGNO 1 FEBBRAIO 2019 “ LA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO E ALL’INSEGNAMENTO DEGLI ABILITATI ALL’ESTERO SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA N.36/2005 E IL D.LGS N.206/2007

Il tema della tutela del diritto al lavoro all’interno dello spazio europeo, se posto in relazione alla problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali , presenta notevoli criticità, se esaminiamo gli strumenti previsti dal diritto comunitario evincibili innanzitutto dalla Direttiva n.36/2005, nonché dai principi espressi dalla Corte di Giustizia europea in riferimento  alla libertà di circolazione di cui all’art. 45 del TFUE ; per quanto concerne l’Italia, la problematica può essere rilevata dalle specifiche norme del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ; orbene, prima di addentrarci nel merito della specifica problematica del riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero dai giovani laureati italiani, va innanzitutto fatto rilevare che la conferma dell’esistenza di un reale problema  è testimoniato dal notevole contenzioso su cui si è pronunciata  la Corte di Giustizia europea . In estrema sintesi anche se il tema meriterebbe un doveroso approfondimento, ritengo che le cause del mancato riconoscimento in tema di istruzione, cultura e formazione, possono ascriversi innanzitutto alla assenza di una armonizzazione tra le legislazioni nazionali in riferimento alle professioni che evidenziano il difetto di funzionamento del sistema europeo ; in riferimento poi alla  professione docente oggetto del dibattito odierno , si osserva che nella maggior parte dei paesi europei essa è caratterizzata dal c.d. “ consecutive model , cioè da un periodo di formazione professionale post laurea, nonchè dalla obbligatorietà del tirocinio ;  orbene, a fronte di una richiesta di  professionalità sempre più elevata , si registra una attuale carenza di docenti per i prossimi anni difficilmente colmabile nel breve termine ; in Europa la carenza più alta si registra in riferimento alle discipline scientifiche soprattutto per la matematica : infatti, circa il 15% delle scuole superiori lamenta tale carenza, mentre le materie umanistiche registrano una carenze per il 7,7%. Più in generale in materia di professioni, possiamo affermare che la assenza di una legislazione europea omogenea, e la sempre crescente richiesta di maggiori professionalità  per l’accesso alle professioni, si traducono in un difetto di “portabilità dei titoli “ e “di  mobilità delle persone” , ed in un conseguente pregiudizio del diritto di libertà di circolazione  garantito dall’ art. 45 del TFUE  e del diritto al lavoro. Tali problematiche, tra cui in primis la mancanza di un livello generale, di un sistema di riconoscimento complessivo dell’istruzione compiuta all’estero, come accertato dalla Commissione Europea appare assai rilevante. In via generale alle professioni regolamentate si applica la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e dunque anche  a quella docente. Il sistema europeo a tal proposito, ha previsto la tecnica del confronto preventivo dei requisiti maturati all’estero dall’interessato, tenuto conto della legge nazionale recepita nella banca dati europea delle professioni regolamentate; a conferma di tali principi giurisprudenziali, la Corte di Giustizia Europea  anche con una sentenza del dicembre 2018. Con particolare riferimento all’Italia, tale principio risulta recepito nell’art 1-bis del D.lgs. n. 206 del 2007 di attuazione della Dir.n. 2005/36/CE ( c.d. criterio della professione corrispondente). Esiste altresì un diverso sistema di riconoscimento finalizzato al riconoscimento di titoli ,anche al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva Europea delle qualifiche professionali. In tal caso la giurisprudenza comunitaria ha previsto che il riconoscimento da parte dei singoli stati delle professionalità acquisite all’estero, sia affidato  ad un giudizio di comparazione e valutazione concreto dei titoli acquisiti all’estero, alfine di garantire il rispetto del diritto alla libera circolazione dell’art. 45 del TFUE .Con particolare riferimento alle vicende che hanno interessato gli abilitati in Romania, non si può non sottolineare la violazione e omessa applicazione di tali principi  più volte evocati  in taluni giudizi amministrativi, con la conseguenza di  impedire così, a tanti giovani, ogni accesso al mondo del lavoro con riferimento al settore di istruzione pubblica. Eppure, se utilizzato proficuamente dal MIUR anche l’accesso parziale potrebbe costituirebbe un ulteriore strumento nel diritto italiano di salvaguardia del diritto alla libertà di circolazione. Purtroppo, il comportamento del MIUR è contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità qui richiamati, poiché senza alcuna motivazione impedisce, illegittimamente ogni valutazione di equivalenza delle richieste degli istanti. In conclusione ritengo fondamentale che l’UE debba adottare unitamente ad una politica di armonizzazione dei sistemi normativi di istruzione nazionali , strumenti specifici e  rispettosi dell’obbligo della motivazione sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, anche attraverso la revisione di quelli  già previsti dalla direttiva n.36/2005, alfine di  superare  le barriere  poste dai singoli stati membri, che ancora adottano strumenti arcaici quali il silenzio/ inadempimento, introducendo altresì maggiori casi di automatismo in tema di riconoscimento delle professioni regolamentate .