ABILITAZIONE SOSTEGNO IN ROMANIA. IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE L’APPELLO CAUTELARE SPECIALIZZATI E SOSPENDE L’AVVISO MIUR N 5636/2019 E I DECRETI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO RISERVATO

Si comunica che il Consiglio di Stato SEZ.VI ha accolto, l’appello cautelare patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, degli specializzati sul sostegno ,  revocando l’ ordinanza di rigetto n.5615 del Tar Lazio Sez. III Bis che aveva ritenuto non sussistente il fumus boni iuris.

Contrariamente a quanto disposto dal TAR Lazio, il Collegio della Sez.VI del Consiglio di Stato con ordinanza n.5781 del 21 novembre 2019 ha accolto invece le richieste di sospensiva del ricorso introduttivo dall’Avv. Maurizio Danza per l’annullamento e riforma dell’ORDINANZA N. 5615/2019 del TAR Lazio sez. III BIS, con cui era stata respinta la richiesta cautelare di sospensione dell’ avviso MIUR n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto delle istanze di riconoscimento della specializzazione sul sostegno in Italia ; dei decreti individuali di rigetto e di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/201 disposti dalle USR sulla base dell’avviso n 5636 del 2 aprile 2019 .

Il Consiglio di Stato  ha motivato l’accoglimento sostenendo che le questioni di fatto e di diritto implicate nella presente controversia (relativa alle condizioni giuridiche per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Romania) richiedono approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare”; il Collegio ha aggiunto altresì che “in considerazione del carattere seriale della presente controversia e della necessità di verificare con piena cognizione se la formazione somministrata ai ricorrenti corrisponda a quella certificata dall’omologo Ministero dell’Educazione rumeno per i propri cittadini e se il meccanismo europeo di riconoscimento dei titoli professionali per l’accesso a una professione regolamentata sia stato correttamente applicato dall’Amministrazione italiana, e che dunque va disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ha infine stabilito che le spese dei due gradi del giudizio cautelare vanno compensate.