NEWS ABILITATI IN ROMANIA: IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA IL MI PER VIOLAZIONE DELLA SENTENZA N°4825/2020 : ORA PROVVEDERA’ IL COMMISSARIO AD ACTA A RIVALUTARE LA POSIZIONE DEI RICORRENTI

Di poco fà la notizia della nuova pronuncia della Sesta sezione del Consiglio di Stato, che accogliendo il ricorso per l’ottemperanza dell’Avv.Maurizio Danza ha condannato il Ministero dell’Istruzione per violazione del giudicato.

Queste le motivazioni della sentenza n°5230/2021 del Collegio della Sesta sezione:

la sentenza ha precisato, inoltre, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia UE e in particolare la sentenza n. 675 del 2018, che il Ministero è chiamato unicamente… alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno;

– la parte ricorrente, tramite la notifica della sentenza, ha chiesto al Ministero di dare esecuzione della sentenza;

– non essendovi stato alcun riscontro da parte del Ministero, con il ricorso per ottemperanza in esame viene richiesta l’esecuzione della pronuncia in epigrafe;

– constatato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza;

– ritenuto, pertanto, che – analogamente ad altri precedenti in termini resi dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 2366 del 18 marzo 2021) – il ricorso sia fondato e che le richieste avanzate dalla parte ricorrente debbano essere accolte nel senso di ordinare al Ministero di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla rivalutazione della posizione del ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe;

– è altresì opportuno nominare sin da subito, quale Commissario ad acta, il direttore generale della direzione generale del Ministero istruzione “per lo studente, l’integrazione e la partecipazione”, con facoltà di delega, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro 20 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure contabili a tal fine necessarie

– le spese della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del giudicato come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’istruzione il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe; nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale menzionato in motivazione, con facoltà di delega, per gli adempimenti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese della presente fase in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge.”