ABILITATI IN ROMANIA.IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE E SOSPENDE LA SENTENZA TAR CAMPANIA E I DINIEGHI , RIAMMETTENDO GLI APPELLANTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE PER LA CAMPANIA DEL CONCORSO RISERVATO DI CUI AL DDG N°85/2018

Di particolare interesse l’ordinanza n°5209 del 24 settembre 2021 con cui la sesta sezione del CONSIGLIO DI STATO, accoglie il ricorso dell’AVV. MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, e sospende la  sentenza del TAR CAMPANIA n° 2027/2021, disponendo la sospensione del diniego impugnato in primo grado e la riammissione ‘con riserva’ degli appellanti rimasti esclusi anche a seguito della revoca del decreto n. 20299 del 2020 nella graduatoria regionale di merito del concorso riservato di cui al ddg n°85/2018.

Il CONSIGLIO DI STATO ha motivato l’ordinanza sostenendo che” l’appello è fornito di fumus boni iuris; – con il decreto impugnato n. 17751 del 2019, gli odierni appellanti sono stati espressamente indicati tra i soggetti depennati dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018;

– con il successivo decreto n. 20299 del 2020, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha revocato il predetto decreto n. 17751 del 2019, con riguardo solo ad alcuni ricorrenti e non citando invece il nominativo degli altri candidati ;

– la revoca sembrerebbe infatti limitata ai soli candidati già destinatari di provvedimenti giudiziari;

– su queste basi, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riguardo a tutte le posizioni soggettive interessate, non appare corretta;

nel merito, questa Sezione, pronunciandosi su questione analoga, richiamate le pertinenti disposizioni del diritto europeo e le statuizioni della giurisprudenza della Corte giustizia UE, ha concluso che «a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego» (così Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198);

va quindi sospesa l’esecutività della sentenza appellata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado e la riammissione ‒ ‘con riserva’ ‒ degli appellanti (rimasti esclusi anche a seguito della revoca disposta con decreto n. 20299 del 2020) nella graduatoria regionale di merito per le classi di concorso rispettivamente indicate;