IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DELL’AVV. DANZA ANNULLA I DECRETI DI RIGETTO COLLETTIVI CON RIFERIMENTO ALLE ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITE IN ROMANIA: CONDANNA IL MINISTERO PER ELUSIONE DEL GIUDICATO, E DESIGNA IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COMPARAZIONE DELLE POSIZIONI DEGLI ALTRI RICORRENTI BENEFICIARI DELLA SENTENZA
Di particolare interesse la sentenza n°7111/2021 del Consiglio di Stato depositata poco fa, nella quale in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza finalizzato alla condanna del Ministero dell’Istruzione per elusione del giudicato ex art.114 cpa, la Sesta sezione si è così pronunciata –“ al riguardo, va condivisa la deduzione di parte ricorrente in termini di elusione del giudicato, in quanto all’esito del giudizio di merito il riesame incombente sulla p.a., lungi dal consistere nella mera verifica degli elementi formali propri di ogni domanda, riguarda – “a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo” – la “valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”;
– la diversa valutazione formale posta a base degli atti sopravvenuti non adempie pertanto al comando derivante dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio, contenuto anche nella sentenza da eseguire;
– in linea generale va fatta applicazione dell’orientamento consolidato (cfr. ad es. Consiglio di Stato ad. plen. , 6 aprile 2017, n. 1) a mente del quale il giudizio di ottemperanza si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica di interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la Pubblica amministrazione in sede di esecuzione, accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione, valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato;
– applicando tali coordinate al caso di specie il comportamento doveroso, chiarito dalla sentenza, non trova coerente applicazione del comportamento in effetti tenuto, dando conseguentemente luogo alla dedotta ipotesi di elusione del giudicato;
– peraltro, i profili formali contestai nei provvedimenti sopravvenuti si scontrano con la statuizione passata in giudicato, laddove si statuisce che “in linea di fatto non appare contestato chel’odierno appellante sia in possesso per un verso, del titolo di studio di laurea conseguita in Italia e, per un altro verso, della abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania”;
– pertanto, in accoglimento del ricorso per l’esecuzione, va ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla rivalutazione delle domande nei termini indicati dalla sentenza ottemperanda;
– è altresì opportuno nominare sin da subito, quale Commissario ad acta, il direttore generale della direzione generale del Ministero istruzione “per lo studente, l’integrazione e la partecipazione”, con facoltà di delega, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro 20 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure contabili a tal fine necessarie
.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del giudicato come in epigrafe proposto, LO ACCOGLIE E, per l’effetto, assegna al Ministero dell’istruzione il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe; nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale menzionato in motivazione, con facoltà di delega, per gli adempimenti di cui in motivazione.