IL TAR LAZIO ACCOGLIE RICORSO COLLETTIVO DI OTTEMPERANZA DELLO STUDIO DANZA E CONDANNA IL MINISTERO A PROVVEDERE ENTRO 60 GG CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DELLE ABILITAZIONI CONSEGUITE IN ROMANIA, DESIGNANDO IL COMMISSARIO AD ACTA .

Di poco fa la ennesima sentenza n°10971 /2021 del TAR Lazio sez.III bis, di accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza finalizzato alla condanna del Ministero dell’Istruzione per ottemperanza alla sentenza n°13864/2020, che si è così pronunciata:”

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n.13864 del 2020 del Tar Lazio con cui veniva dichiarata l’illegittimità del diniego di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania dai ricorrenti e della loro conseguente esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018, disposta dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell’avviso del MIUR n 5636 del 2 aprile 2019. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

In particolare, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazione in relazione alla esecuzione di quanto previsto nella richiamata sentenza in ordine al mancato rinnovo del procedimento sull’istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento del titolo conseguito in Romania, a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento di diniego, ed alla ammissione, sia pure con riserva, degli stessi ricorrenti alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n.85/2018.

Il Ministero deve pertanto essere condannato a provvedere sull’istanza formulata da parte ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato, “per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo … le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia … Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato … che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR – nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere – può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati” (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:

– ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

– nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente