IL CONSIGLIO DI STATO SI ADEGUA ALLA SENTENZA N °5415/2021 DELLO STUDIO DANZA IN TEMA DI SOSTEGNO APPLICANDO GLI STESSI PRINCIPI DI RICONOSCIMENTO DELLE ABILITAZIONI
Apprendiamo con soddisfazione- così l‘Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica Internazionale ISFOA come oramai, la Sesta sezione del Consiglio di Stato si stia adeguando anche nelle ordinanze cautelari recenti, all’ unica sentenza in Italia di merito n°5415 del 19 luglio 2021, con la quale il Collegio ha accolto il Nostro ricorso avverso la sentenza del TAR Lazio sez.III bis, che obbligava il Ministero dell’Istruzione a comparare nel merito il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, con il sistema italiano e che dunque conferma definitivamente il percorso maturato in Romania dai laureati Italiani.
A ben vedere infatti la recente ordinanza n°5978 del 5 novembre 2021 ha accolto l’appello cautelare, proprio alla luce dei precedenti della Sezione costituito proprio dalla sentenza n°5415/2021; a tal proposito particolarmente importante il passaggio motivazionale della sentenza , nella parte in cui stabilisce che “Anche in relazione al diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, la Sezione ha rilevato che “il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”. Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020).