IL TAR LAZIO CONDANNA NUOVAMENTE IL MIUR PER SILENZIO-INADEMPIMENTO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA ABILITAZIONE IN ROMANIA ED ORDINA AL MIUR DI EMANARE IL DECRETO ENTRO 3 MESI .
Di particolare interesse anche la nuova sentenza n°12313 /2021 in tema di silenzio-inadempimento, di poco fa. con cui il TAR Lazio sez III bis, ha accolto l’ennesimo ricorso di un ricorrente per la A046 Scienze Giuridiche ed Economiche difeso dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, che aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio , in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La pronuncia è di particolare rilevanza, perchè è la prima volta che il TAR Lazio non si limita a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento della abilitazioni in Romania, condannando il Ministero per silenzio inadempimento, ma entra nel merito e assegna 90 gg per la emanazione del decreto di riconoscimento, nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 90 gg, in caso di inadempimento.
Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso “Stante l’inerzia del Ministero, ha proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente. e con la seguente motivazione :” È appena il caso di ricordare che elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine.Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Prosegue dunque la Sezione ritenendo che “La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere entro il termine di 120 giorni all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione.
Conclude infine, “P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
– nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione”.