NEWS.ABILITATI IN ROMANIA: IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA PER OTTEMPERANZA IL MINISTERO AD ESEGUIRE ENTRO 60 GG LA SENTENZA CHE AVEVA ANNULLATO LA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA GRADUATORIA REGIONALE DELLA CAMPANIA CONCORSO RISERVATO DDG N°85/2018 E AD EMANARE IL DECRETO ANCHE CON IL COMMISSARIO AD ACTA

Di particolare interesse la sentenza n°659 del 31 gennaio 2021 depositata poco fa, con cui la nuova Settima sezione del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell’AVV. MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad ottemperare alla sentenza che aveva annullato la esclusione della ricorrente dalla graduatoria regionale di merito della Campania del concorso riservato di cui al DDG n°85/2018.

La settima sezione del Consiglio di Stato ha motivato così in sentenza ” Ritenuto che, accertata la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7567 ne deve essere assicurata l’ottemperanza, ordinando al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni (60 gg.) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, alla rivalutazione della posizione del ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe;

Ritenuto, altresì, opportuno nominare sin da subito, quale commissario ad acta, il Direttore generale della direzione generale del Ministero dell’Istruzione “per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie;

Ritenuto, inoltre, di specificare che il commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura del Direttore Generale della direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione;

Ritenuto che, in applicazione del principio della soccombenza processuale, ai sensi dell’art. 91 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., il Ministero dell’Istruzione va condannato a rifondere le spese del presente giudizio in favore della ricorrente, determinate nella misura complessiva di cui in dispositivo, e al rimborso del contributo unificato, se versato.

 

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