ABILITATI IN ROMANIA.IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DICHIARANDO L’OBBLIGO DEL MINISTERO AD ESEGUIRE LA SENTENZA DI MERITO E AD EMANARE I DECRETI DI RICONOSCIMENTO A FAVORE DEI RICORRENTI ENTRO 30 GG E NOMINA IL COMMISSARIO AD ACTA

Continuano le innumerevoli sentenze di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione che, ingiustificatamente resta inadempiente e non esegue le sentenze di merito finalizzate alla emanazione dei decreti di riconoscimento a favore degli abilitati in Romania. Di poco fa la pronuncia n°1874 del 15 febbraio 2022 della Terza sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, ha accolto il ricorso per ottemperanza così motivando ” Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stato annullato il provvedimento del Ministero di rigetto del riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania … Il ricorso è fondato. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazione in relazione alla mancata ottemperanza della sentenza in questione, con la conseguenza che sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve pertanto dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza, nell’ulteriore termine di giorni 30.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.