IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA IL MINISTERO AD OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DI ABILITATI IN ROMANIA PER LE CLASSI DI CONCORSO A041 E A045, ED ORDINA DI PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL TITOLO ENTRO 60 GG ANCHE CON IL COMMISSARIO AD ACTA.
Di particolare interesse la sentenza n°1473 di ieri 1 marzo 2022 della nuova Settima Sezione del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso dell’AVV. MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad ottemperare alla propria sentenza con riferimento all’obbligo di comparazione del titolo abilitante rumeno, conseguito dai ricorrenti rispettivamente per la classe di concorso A045 Scienze economiche aziendali e A041 Scienze e tecnologie informatiche. Nel caso di specie la VII sezione del Consiglio di Stato ha motivato così in sentenza ” “In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione del titolo estero conseguito dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all’insegnamento”; Il MIUR, anche successivamente al deposito e pubblicazione della sentenza n° 6115/2020 di questo Consiglio, continua a rimanere inerte senza porre alcun adempimento conseguenziale a quanto contenuto nella pronuncia, per quanto concerne la “valutazione comparativa” indicata. Secondo la richiamata sentenza, infatti, “la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” ( cfr. letteralmente punto 6.6 ); constatato l’attuale inadempimento alla sentenza suindicata n° 6115/2020 del Consiglio di Stato, sez. VI, i ricorrenti chiedono di ordinare al MIUR la tempestiva esecuzione del giudicato entro un termine breve, determinando i contenuti del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
- L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente e non ha contestato l’inadempimento.
Deve dunque ordinato all’amministrazione di ottemperare alla sopra richiamata sentenza n° 6115 del 12 ottobre 2020 del Consiglio di Stato. Ritenuto, altresì, opportuno nominare sin da subito, quale commissario ad acta, il Direttore generale della direzione generale del Ministero dell’Istruzione “per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie;
Ritenuto, inoltre, di specificare che il commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura del Direttore Generale della direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione;
Ritenuto di specificare ulteriormente quanto segue: – il commissario ad acta nominato come sopra agisce come ausiliario del giudice che ha il compito di eseguire la presente sentenza; – la mancata ottemperanza, con le modalità indicate nella presente motivazione, può essere fonte di responsabilità.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di Euro 2.000/00 oltre accessori di legge e altresì nella misura del contributo unificato se dovuto e versato.
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