IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE L’APPELLO CAUTELARE e sospende il nuovo decreto di rigetto seguito a sentenza del tar lazio favorevole , ordinando al ministero di provvedere ad una nuova valutazione sulla base della adeverinta

Di particolare interesse la ordinanza n°1702/2022 di poco fa della VII sezione del Consiglio di Stato a favore di ricorrente abilitata in Romania difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma -Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica -Università ISFOA, con cui si chiedeva l’annullamento previa sospensione del decreto del 2021 con cui il Ministero Istruzione rigettava l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16 DLGVO 206 del 2007 per la classe di concorso A45 – scienze economico aziendali nelle scuole secondarie di II grado.

Nel nuovo decreto di rigetto nonostante  “ sentenza del TAR del Lazio n. 04889/2021 che aveva disposto che il Ministero dovesse procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessata e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell’attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori) il Ministero della Istruzione aveva motivato sostenendo) la mancanza dell’attestazione di competenza professionale da parte dell’Autorità competente, Ministero dell’educazione Nazionale della Romania , e la impossibilità poter procedere al confronto tra il percorso svolto dall’interessata in Romania e quello italiano, in mancanza della rispettiva attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno dal valore dirimente in quanto “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita” : per tali ragioni il TAR Lazio rigettava ingiustificatamente, l’istanza cautelare della ricorrente in primo grado.

Successivamente la ricorrente, difesa dall’Avv. Maurizio Danza, adiva il Consiglio di Stato per l’annullamento e/o riforma dell’ordinanza del Tar Lazio sez. III-bis n. 113 del 12.01.2022, il quale all’esito della udienza cautelare ha accolto la sospensiva con la seguente motivazione

 “Rilevato che l’appello ad un primo sommario esame si rivela meritevole di accoglimento, considerato che:

è stato depositato in atti il cd. certificato Adverinta, rilasciato da un’università romena, la cui mancanza era stata posta a fondamento del provvedimento di rigetto impugnato;

– il Ministero intimato è tenuto, in forza della sentenza TAR del Lazio n. 4889/2021 del 27/04/2021 ad eseguire la valutazione comparativa ivi disposta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1309/2022) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.