IL TAR LAZIO ACCOGLIE LA SOSPENSIVA E SOSPENDE L’OBBLIGO DEL RICORRENTE A FREQUENTARE LE MISURE COMPENSATIVE DEL TIROCINIO A 300 ORE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI SCELTA ALLA PROVA ATTITUDINALE NON CONTENUTO NEL DECRETO

Di poco fa la ordinanza n°2592/2022 del TAR Lazio sez.III BIS di accoglimento dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, con cui si chiedeva l’accoglimento dello stesso a favore di ricorrente abilitato in Romania presso l’Università di Cantemir.

Infatti ad avviso del Ministero dell’Istruzione la ricorrente avrebbero dovuto frequentare il corso di tirocinio per 300 ore ai fini del conseguimento della abilitazione, senza tuttavia prevedere la opzione con la prova attitudinale.

Nel caso di specie , il collegio del TAR Lazio ha accolto la richiesta cautelare sospendendo l’obbligo del ricorrente a frequentare le misure compensative previste per 300 ore nel decreto con la seguente motivazione “ Ritenuto di poter accogliere la domanda cautelare limitatamente alla richiesta di potere sostenere prova c.d. attitudinale ex art. 22 DLGVO 206 del 2007, mentre allo stato non si rinvengono motivi per ridurre il numero complessivo delle 300 ore da sostenere nel corso di un anno scolastico a titolo di formazione compensativa, come da orientamento costante della Sezione, e che in ogni caso la possibilità di sostenere la prova attitudinale comporta il venire meno del periculum”.

In sostanza il TAR Lazio-prosegue l’Avv. Maurizio Danza Prof.di Diritto di Istruzione e Ricerca Scientifica presso Università ISFOA  ha stigmatizzato la violazione del diritto del docente alla scelta della prova attitudinale non prevista nel decreto di riconoscimento del ricorrente, in palese violazione dell’art.22 del D.lgs.n°206/2007, rinviando al merito la valutazione riferita alla eccessività delle 300 ore fissate nel decreto, tenuto conto della esperienza formativa già maturata in Romania dalla ricorrente.