IL TAR LAZIO ACCOGLIE I MOTIVI AGGIUNTI, sospende la esclusione dagli elenchi aggiuntivi della AT di Bologna, la revoca del ruolo ex art.59 co.4 sostegni bis, e la risoluzione unilaterale del contratto, in contrasto con la OM n°60/2020 : lo specializzato su sostegno in Romania in attesa di decreto di riconoscimento , va reintegrato.
Di particolare interesse la ordinanza n°2861 del TAR Lazio di oggi, 4 MAGGIO 2022 con cui in accoglimento del ricorso, patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto Istruzione e Ricerca- Università ISFOA e dell’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma il Collegio della III BIS ha sospeso, il decreto di esclusione della USR Emilia Romagna-AT di Bologna della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS prima fascia per la c.c. ADSS, per violazione della OM n°60/2020.
I difensori innanzi al TAR Lazio sez III BIS avevano gravato altresì per palese illegittimità,
– il decreto n°4852 del 5 marzo 2022 di revoca del contratto a tempo determinato di immissione in ruolo per la classe di concorso sostegno presso l’ISS “adottato dal Dirigente scolastico;
-il decreto adottato dal DS del l’ISS di Imola con cui è stata disposta la “risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto, con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai e sensi per gli effetti dell’art. 2126 c.c. a far data dal 7 marzo 2022”;
il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;
Inoltre, avevano chiesto al TAR Lazio quanto al merito, anche L’ACCERTAMENTO, -del diritto all’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’ambito territoriale della Ministero dell’Istruzione – USR – Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna, in attuazione dell’art. 7, co. 4, lettera e/ dell’O. M. n. 60/2020, su posti di sostegno, sulla base del conseguimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania ed in corso di riconoscimento,
– del diritto alla (re)-immissione in ruolo , ai sensi dell’art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto legge n°73/2021 c.d. sostegno bis), sul posto già assegnato presso l’Istituto di Istruzione superiore “ di Imola, in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato della AT di Bologna;
Il Collegio della Terza Sezione Bis, nel ritenere che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, ossia il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda, appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020, nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento; ha accolto la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospeso il provvedimento di esclusione della ricorrente per violazione della OM 60/2020.