IL TAR LAZIO IV BIS ACCOGLIE LA SOSPENSIVA E SOSPENDE IL DECRETO DI RIGETTO SUL SOSTEGNO RITENUTO NULLO POICHE’ EMANATO SULLA BASE DI SENTENZA INTERVENUTA SULLE ABILITAZIONI, ORDINANDO AL MINISTERO DI PROVVEDERE AL RIESAME DEL DECRETO
Di particolare interesse la ordinanza cautelare n° 3333 del 25 maggio 2022 di poco fa della IV sezione BIS del TAR LAZIO a favore di ricorrenti, difesi dall’AVV. MAURIZIO DANZA e dall’AVV. PIETRO VALENTINI e relativa al titolo di specializzazione sul sostegno con cui si chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per la declaratoria di nullità del decreto di rigetto n. 2268 del 23.11.2021 comunicato con nota 29592 del 1° dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co.4 cpa; con cui il Ministero Istruzione rigettava l’istanza prodotta con riferimento al titolo di specializzazione sul sostegno, pur in assenza di procedimento amministrativo aperto specificatamente per il riconoscimento del titolo, e in presunta ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio sez III Bis intervenuta esclusivamente sulla materia a favore dei ricorrenti .
La difesa aveva richiesto, in via alternativa/ subordinata la violazione ed elusione del giudicato ex art.31 co.4 e 114 co.4 lett. e del cpa di cui alla sentenza Tar Lazio sez.III bis n. 10649/2020;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare con la seguente motivazione
– non esula dalla competenza propria del Ministero dell’Istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell’Università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola;
– ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro sia di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno;
– ritenuto, pertanto, che sussistono sufficienti profili per accogliere la domanda cautelare, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione intimata il riesame della determinazione impugnata;
PQM
accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame con la seguente motivazione e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 maggio 2023.