ACCOLTO DAL TAR LAZIO RICORSO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO DI DOCENTE ABILITATO IN ROMANIA SU CLASSE A012 E A022 : IL MINISTERO PROVVEDA AD EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO ENTRO 90 GG
ENNESIMA sentenza del TAR Lazio sez BIS n°7502 di poco fa 9 giugno 2022, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica presso l’ Università ISFOA , la Terza sezione BIS del TAR Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione per silenzio inadempimento, e conseguentemente a provvedere con riferimento alle classi di concorso A012 E A022.
Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto il ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo su classe di concorso, conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir di Turgu Mures, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Con la pronuncia il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza, non si limita più a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento, ma condanna il Ministero dell’Istruzione, ordinandogli di provvedere con un provvedimento espresso, entro 90 gg sulla specifica classe di insegnamento, e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.
Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso concludendo “ il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi”.