NEWS ABILITATO ESTERO SU CLASSE DI CONCORSO A045 e A047. IL TAR LAZIO CONDANNA IL MIUR PER SILENZIO-INADEMPIMENTO ED ORDINA AL MIUR DI EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA ENTRO 30 GIORNI.

 

Continuano le condanne del Ministero dell’Istruzione in sede giudiziaria per silenzio-inadempimento. Di poco fa la pronuncia n°7719 del 13 giugno 2022 della Terza sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, con riferimento alle classi di concorso A045 e A047,  con cui aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Anche detta pronuncia è di particolare rilevanza, perchè il TAR Lazio accogliendo la nostra tesi , ha comportato il  mutamento dell’orientamento giurisprudenziale della sezione, poichè non si limita a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento della  abilitazioni in Romania, ma ha condannato il Ministero  dell’Istruzione, entrando nel merito, ordinandogli di emanare entro 30 gg il decreto di riconoscimento, e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 30 gg, in caso di inadempimento.

Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso Concludendo “ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 30 gg dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

-nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di 30 giorni.