ACCOLTO DAL TAR LAZIO RICORSO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO DI DOCENTE ABILITATO IN ROMANIA SU CLASSE DI CONCORSO A045, A046, A047 :IL MINISTERO DOVRA’ PROVVEDERE AL RICONOSCIMENTO ENTRO 60 GG
Importante sentenza del TAR Lazio sez BIS n°9695 di poco fa 13 luglio 2022, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica presso l’ Università ISFOA , ha condannato il Ministero dell’Istruzione per silenzio inadempimento e a provvedere con riferimento alle classi di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO- AZIENDALI A046 E A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto il ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo su classe di concorso, conseguito in Romania, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Con la pronuncia il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza, non si limita più a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento, ma condanna il Ministero dell’Istruzione, ordinandogli di disporre con un provvedimento espresso, entro 60 gg sulla specifica classe di insegnamento, e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.
Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso concludendo “ il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi”.