IL TAR LAZIO SEZIONE DI LATINA RESPINGE IL RICORSO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO MUNICIPALE DEL COMUNE DI FORMIA RITENUTE ILLEGITTIME. INSUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE

Di particolare interesse la vicenda affrontata dal TAR Lazio-Sez. Latina con la ordinanza n°342 del 9 novembre 2022 ad oggetto la legittimità delle delibere di riorganizzazione dei Settori adottate dal Comune di Formia, tenuto conto dei poteri di organizzazione desumibili dall’ art.5 del Testo unico del pubblico impiego e delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs.n°267/2000.

Nel ricorso depositato avverso il Comune di Formia, il comandante del Corpo di Polizia Municipale  chiedeva al TAR Lazio-Sez. Latina l’annullamento per illegittimità, eccesso di potere, difetto di motivazione, della deliberazione n°135 /2022 della Giunta comunale, ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, nella parte in cui dispone il superamento del corpo di Polizia Municipale, istituendo il settore 3 comprendente contratti, CUC, Polizia amministrativa, Polizia stradale, Affari Legali etc., della deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/2022 ad oggetto “approvazione documento unico di programmazione 2022/2024”, limitatamente ai riflessi sulla medesima della deliberazione Giunta comunale n 135 del 31 maggio 2022, nella parte in cui, ingloba il corpo della Polizia Municipale, della deliberazione di Giunta comunale n°67/2022 ad oggetto “ la ridefinizione dell’assetto organizzativo” congiuntamente alla deliberazione di Giunta comunale n° 84/2022 , di sospensione degli effetti della precedente.

Con successivi motivi aggiunti la difesa della ricorrente gravava per l’annullamento della Deliberazione G.C. n.232  del  02.09.2022, ad oggetto:“Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022-2024.  Individuazione dei Servizi ed Assegnazione del Personale alle Strutture dell’Ente”,

All’udienza del 9 novembre 2022, la difesa del Comune di Formia rappresentata dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma eccepiva come, tutte le delibere gravate non eliminano ne’abrogano il Corpo di polizia municipale, istituito con delibera della giunta consiliare n°30 del 28 aprile 1997 contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente.

Quanto al periculum la difesa del Comune di Formia ha argomentato  che “ non sussiste alcun pregiudizio ne’interesse attuale e concreto finalizzato alla sospensione delle delibere gravate, poiche’prive di qualsiasi riferimento alla ricorrente quale comandante del corpo municipale, ed ancora che “ il ricorrente non può invocare nel giudizio la legittimazione a richiedere danni erariali per lesione dell’immagine  del Comune di Formia, atteso che i poteri di rappresentanza e tutela sono attribuiti al Sindaco del Comune di Formia, che è l’unica pubblica amministrazione menzionata, a differenza del Corpo di Polizia Municipale, nell’ art.1 co. 2 del D.lgs.n°165/2001” (Testo unico pubblico impiego).

All’esito dell’udienza del 9 novembre 2022, il TAR Lazio, sez. Latina con ordinanza del Presidente Savoia, nell’accogliere la tesi dell’Avv.Maurizio Danza che ha sostenuto la piena legittimità delle delibere di riorganizzazione dei Settori del Comune di Formia, ha rigettato la richiesta di sospensiva con la seguente motivazione “ Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Considerato, che da un sommario esame proprio della fase cautelare – in disparte l’esame delle eccezioni proposte dal Comune resistente – non appare sussistere pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) RIGETTA la suindicata domanda di tutela cautelare. Condanna la ricorrente alle spese della fase cautelare che liquida in complessivi € 1.000 (mille).