IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI ESCLUSIONE DI ABILITATO IN ROMANIA DALLE GPS DI ROMA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Di particolare interesse la sentenza della Terza bis del TAR Lazio n° 15187 del 16 novembre 2022 con cui , in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. MAURIZIO DANZA del Foro di Roma ha annullato il decreto di esclusione della USR Lazio-Ambito Territoriale di Roma della ricorrente dalla prima fascia delle GPS. La vicenda appare di particolare interesse poiché, nel caso di specie la AT di Roma non solo aveva escluso illegittimamente e senza alcuna motivazione, la ricorrente dalla graduatoria di prima fascia per la classe AB24, ma aveva provveduto altresì a revocare il contratto di immissione in ruolo ai sensi dell’art.59 co.4 della L.n°106/2021, dalla prima fascia delle GPS, nonché il decreto dell’I.T.I. “Faraday” di Roma di revoca del contratto del 01/09/2021 .
Le revoche dei decreti erano state disposte, senza prendere in considerazione la pronuncia n°13864/2020 del Tar Lazio Sez.III BIS di accoglimento del ricorso patrocinato dallo Studio, che aveva riconosciuto la validità del titolo abilitante conseguito in Romania richiesto proprio per la classe di concorso AB24 oggetto di esclusione dalla graduatoria e di revoca del contratto.
Orbene dopo aver sospeso i provvedimenti impugnati con ordinanza 6040 del 2021, il Collegio ha così motivato la sentenza di accoglimento n°15187/2022 “ Il ricorso è fondato. La ricorrente, pur avendo ottenuto con la sentenza del Tar Lazio n. 13864 del 2020 il riconoscimento del diritto all’insegnamento per la classe di concorso AB24, si è vista revocare la proposta di immissione in ruolo, dopo aver precedentemente firmato il contratto. Nel provvedimento di esclusione manca la motivazione, in quanto si fa un generico riferimento ai decreti del dirigente preposto all’AT che però non sono mai stati comunicati alla ricorrente “con i quali alcuni aspiranti sono stati depennati dalle graduatorie, perdendo così il titolo che giustificava la precedente proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, menzionato”.
Alla luce di quanto esposto si richiama l’articolo 3 della L. n. 241/1990, applicabile non solo per i provvedimenti discrezionali ma anche per i provvedimenti a contenuto sfavorevole per il privato come nel caso di specie, secondo cui deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero l’atto amministrativo che non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell’atto, ovvero che non indichi l’atto cui fa riferimento per la motivazione o che non lo renda disponibile. Dunque ne discende l’illegittimità per difetto di motivazione del decreto di esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS, dal momento in cui la ricorrente non è stato in grado di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione e di controllarne il suo operato al fine di verificare il corretto utilizzo del potere amministrativo. Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto nei limiti di cui in narrativa con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione