ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO 16 NOVEMBRE 2022 SULLE ABILITAZIONI CONSEGUITE IN ROMANIA :LE POSIZIONI DELLE PARTI NELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE.

Discussa innanzi alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla validità del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Romania, c.d. NIVEL   a seguito di deferimento della VII° sezione del Consiglio di Stato che aveva posto in dubbio con due quesiti, “la necessità del riconoscimento in modo sostanzialmente automatico”, e la “ doverosità del riconoscimento”, tenendo conto del sistema formativo evincibile dalla legge nazionale romena n°1/2011 . La Avvocatura dello Stato nella sua relazione introduttiva, ha ribadito la propria posizione sostenendo che la Adeverinta (certificazione finale), non abbia valore abilitante con la conseguente inapplicabilità della Dir. UE n°36/2005 riservata solo alla mobilità di professioni già esercitate in Romania ; inoltre ha argomentato che, secondo la legge nazionale romena n°1/2011, occorrerebbe sostenere sia gli studi secondari che il percorso di laurea in Romania per conseguire la abilitazione all’insegnamento.

L’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto della Comunità Europea, unitamente alle altre difese degli appellati, ha contestato la tesi della Avvocatura Generale confermando la piena validità del titolo abilitante all’insegnamento così come risulta  dagli stessi certificati, nonchè da numerosi documenti ufficiali del Ministero della Educazione Nazionale Romeno  prodotti già nei giudizi del 2019 innanzi al TAR Lazio e alla Sesta sezione del Consiglio di Stato che ha emanato le sentenze n°4825 e n° 5175 del 2020 di riconoscimento del titolo , cui sono seguiti tantissimi decreti di riconoscimento del Ministero Istruzione .

Ha inoltre aggiunto argomentato , che coerentemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Sesta sezione ha applicato correttamente le norme di diritto romeno con particolare riferimento alla Ordinanza n 5414 del 2016 nella parte in cui prevede per i cittadini europei una specifica metodologia ( ANEXA 2), differente da quella adottata per i cittadini romeni ( ANEXA1), utilizzabile ai fini del conseguimento della abilitazione finale ( c.d. adeverinta), con il solo titolo di Laurea, senza alcuna necessità di dovere conseguire in Romania, studi secondari e Laurea.

Si resta dunque in attesa, di una decisione che ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza, senza dubbio fornirà una interpretazione a tutela del diritto alla mobilità delle professioni previste dalla Direttiva Europea n°36/2005 e da numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea ( C-166/2021), che confermano l’obbligo del paese ospitante di valutare i titoli conseguiti e l’intera esperienza professionale maturati in Europa, nel rispetto della libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento , tutelati rispettivamente dall’art 45 e 49 del TFUE.