NEWS: TAR LAZIO LAZIO ACCOGLIE RICORSO ABILITATO IN ROMANIA ANNULLA IL DECRETO CON MISURE COMPENSATIVE PER LA A021, E ORDINA AL MINISTERO DI RIDETERMINARLE POICHE’ ECCESIVE, ILLEGITTIME E SPROPORZIONATE
Di poco fa la sentenza n°15362 del 19/11/2022 del TAR Lazio sez. III BIS di accoglimento del ricorso dell’Avv.to MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, avverso un decreto direttoriale prevedente le misure compensative, con cui si chiedeva l’accoglimento del ricorso a favore di ricorrente abilitato in Romania per la classe di concorso A021 GEOGRAFIA. La docente, secondo il Ministero dell’Istruzione avrebbero dovuto frequentare il corso di tirocinio per 600 ore ai fini del conseguimento della abilitazione; nel caso di specie il TAR Lazio nel motivare che “Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”, ha accolto il ricorso ritenendo le misure compensative, eccessive e sproporzionate nei confronti della docente ; inoltre il TAR Lazio ha aggiunto come “Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi.
La sentenza è di particolare importanza, poiché il TAR avendo preso atto del decreto di rettifica a 300 ore,- previsto dalla nota prot n°2411 del 2 dicembre 2021, – allegato nel giudizio, pone fine ad una palese disparità di trattamento del tirocinio, poiché allo stato attuale il Ministero Istruzione limita la applicazione del decreto, solo a chi è in possesso di una sentenza definitiva, ritenendo “il permanere dell’obbligo di 600 ore del tirocinio di adattamento, e ad ipotesi di prolungamento dello stesso a 600 ore fino all’esito della sentenza.