SOSTEGNO: CONDANNATO NUOVAMENTE DAL TAR LAZIO IL MINISTERO A PROVVEDERE SULL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Altre due sentenze del TAR Lazio-Roma sez IV BIS  rispettivamente n° 2897 e 2901 di ieri 20 febbraio 2023, di condanna del Ministero dell’Istruzione per silenzio inadempimento   in accoglimento dei ricorsi patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo- che ritiene come il Ministero non possa esimersi dalla applicazione dei principi posti dalla pronuncia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n°22/2022, proprio con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania.

Nel caso di specie , i ricorrenti avevano adito il TAR per l’accertamento del silenzio nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso ADSS-Sostegno e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n. 36/2005; con specifica richiesta di ordinare al MIUR ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Direttive UE n. 36/2005 e n. 55/2013 per la classe di concorso ADSS, anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.

Questa la motivazione del Collegio della IV sez BIS del TAR Lazio Presieduto dalla Dott.ssa Biancofiore Premesso che, con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università e della Ricerca, parte ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla istanza presentata per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno; Ritenuto che, per lo specifico procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua l’Autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, va oggi interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), che ha istituito il Ministero dell’Istruzione. A riguardo, l’art. 2 del d.l. 1/2020, in vigore dal 10 marzo 2020 – che ha sostituito l’art. 50 del d.lgs. 30 luglio 1999, – attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca”; la competenza a concludere il procedimento in questione è, pertanto, attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a rendere un parere endo-procedimentale; Ritenuto che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 206/2007, non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007; Rilevato che il suddetto termine per la conclusione del procedimento è scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento della amministrazione resistente che dovrà provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, ad esaminare la documentazione specificamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, inerente al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Paese membro della Unione europea, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno; A quanto sopra consegue che l’amministrazione sarà tenuta ad accertare – con valutazione non sostituibile da parte di questo giudice nel presente giudizio ex art. 117 c.p.a. – la sussistenza, in capo alla parte interessata, dell’indefettibile requisito dell’abilitazione all’insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l’acquisto del titolo di specializzazione per l’insegnamento nel sostegno; All’esito di tale procedura il Ministero, valutato il percorso formativo individuale N. 03859/2022 della parte richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, dovrà verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento; Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, disponendo, per il caso di perdurante inadempienza dell’amministrazione, la nomina, quale Commissario ad acta, del Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell’ulteriore termine di tre mesi; Ritenuto, infine, di dover porre a carico del Ministero dell’Istruzione le spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;

– nomina quale Commissario ad acta il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi e secondo le modalità in motivazione indicate entro l’ulteriore termine di centoventi giorni dalla ricezione della predetta istanza;