IL TAR LAZIO CONDANNA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA IL MINISTERO A PROVVEDERE ENTRO 90 GIORNI PROVVEDENDO A DESIGNARE IL COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE SULL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Di ieri la sentenza del TAR Lazio-Roma della sez IV BIS n° 3313 del 27 febbraio 2023, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo, ha condannato il Ministero dell’Istruzione per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio sez. III bis n°7510 del 2022 emessa nel procedimento di accoglimento del ricorso per illegittimità del silenzio su istanza riconoscimento sostegno.

Questa la motivazione del TAR Lazio sez IV BIS presieduta dal Presidente Biancofiore

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha premesso che: con sentenza n. 7510/2022 il Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell’Unione Europea ai sensi della direttiva 2005/36/CE, assegnando all’amministrazione un termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza e nominando un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione medesima: né l’amministrazione né il commissario ad acta hanno provveduto sull’istanza, che risulta ancora inevasa.

Il ricorrente ha pertanto chiesto di ordinare all’amministrazione e/o al commissario di eseguire il giudicato entro un breve termine, determinando i contenuti del provvedimento amministrativo o la emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione; ha altresì chiesto di condannare il Ministero, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati per la mancata esecuzione del giudicato, anche con riferimento alle spese legali.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.All’udienza del 21 febbraio 2023 la causa è stata assunta in decisione.

 La sentenza indicata in epigrafe non risulta eseguita, atteso che né l’amministrazione né il commissario ad acta, già nominato nel giudizio di cognizione sul silenzio, hanno adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale presentata dal ricorrente.

In accoglimento del ricorso, si ritiene pertanto opportuno assegnare all’amministrazione un termine per ottemperare alla predetta sentenza e nominare un nuovo commissario ad acta, in sostituzione di quello già nominato nel giudizio di cognizione sul silenzio, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, con facoltà di delega e con diritto al compenso, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro 180 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato all’amministrazione.

Il compenso del commissario ad acta, che comunque dovrà produrre al giudicante compiuta relazione sulle operazioni effettuate, viene anticipatamente stabilito, in caso di suo intervento, in euro 750,00, salvo conguaglio, da porre a carico del Ministero dell’Istruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’Istruzione il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe;

nomina Commissario ad acta, in sostituzione del Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione già nominato con la sentenza ottemperanda, il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, con facoltà di delega e con diritto al compenso, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro 180 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato all’amministrazione.