LA TERZA SEZ. BIS DEL TAR LAZIO DA RAGIONE A RICORRENTE IN POSSESSO DI TITOLO PER LA CLASSE SOSTEGNO CONSEGUITO IN SPAGNA E CONDANNA IL MINISTERO E IL COMMISSARIO AD ACTA AD EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO CONFORMANDOSI AI PRINCIPI EUROUNITARI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CDS N°22/2022 E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Di poco fa, la interessante sentenza n°4459 del 14 marzo 2023 del TAR Lazio-Roma sez. III BIS che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per silenzio inadempimento accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo e dall’Avv. Francesco Montalbano. Nel caso di specie ,il ricorrente aveva adito il TAR per l’accertamento del silenzio nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso ADSS-Sostegno e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Spagnolo, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n. 36/2005; Questa la motivazione del Collegio della III° sez BIS del TAR Lazio che, ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza- prova inconfutabilmente che, il Ministero non possa più esimersi dalla applicazione dei principi posti dalla pronuncia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n°22/2022, proprio con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania “ Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo di conseguito all’estero. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta. Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi euro unitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causaC-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre2022) che hanno definito la questione.”