NEWS ABILITATI ALL’ESTERO . IL MINISTERO SI RISERVA LE VERIFICHE TECNICHE PER LA SOLUZIONE DEL DIRITTO ALLE SUPPLENZE NELLE GPS DI CUI ALLA OM N°112/2022. NO AL COLLOCAMENTO IN CODA NELLA PRIMA FASCIA GIA’ DICHIARATO ILLEGITTIMO DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Si informano gli abilitati e specializzati sul sostegno all’estero che, dalla interlocuzione odierna presso il Ministero dell’Istruzione, si è confermata l’intenzione di reperire una soluzione che contemperi il diritto all’insegnamento nelle GPS al momento inibito dall’art.7 co.4 lett.E della O.M. n°112/2022, con quello di chi è già inserito in prima fascia a pieno titolo. Alfine di dare soluzione alla complessa questione, appare sempre più probabile lo strumento del decreto legge per regolare la spendibilità del titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze ; tuttavia, ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza come riferito al Capo di Gabinetto  Avv. Recinto, la soluzione non può essere quella di collocare gli abilitati all’estero in coda alla prima fascia, poichè tale soluzione è già stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n°41/2011, con riferimento alle c.d. GAE. 

Gli uffici del Ministro, con riferimento agli strumenti di intervento finalizzati a garantire la effettività del diritto al lavoro degli abilitati all’estero nelle GPS, su cui l’Osservatorio di Diritto Scolastico ha rinnovato la propria disponibilità ,si sono riservati di disporre una ulteriore verifica tecnica.

A tal proposito, Lo Studio conferma la prosecuzione delle azioni legali già intraprese a tutela dei diritti degli abilitati e specializzati sul sostegno all’estero, previsti dalla Direttiva UE n°36/2005 e da intraprendere, nel caso si dovesse riproporre il meccanismo del collocamento in coda alla prima fascia palesemente illegittimo, alfine di garantire il diritto al lavoro nelle GPS a favore degli abilitati all’estero e presupposto peraltro dell’accesso alle procedure di reclutamento.