ABILITATI ESTERO. INAMMISSIBILI ED INUTILI DIFFIDE COLLETTIVE AI SENSI DELL’ART.328 CP SULLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO
Giungono notizie in merito ad iniziative di diffide collettive ai sensi dell’art 328 del codice penale, proposte da associazioni di tutela di abilitati e specializzati all’estero, e che sarebbero presentate senza alcun mandato da parte degli interessati, e a prescindere dal giudizio amministrativo eventualmente intrapreso .
A tal proposito si rammenta che, ogni istanza presentata al Ministero Istruzione ai sensi dell’art 16 del D.lgs.n°206/2007 , finalizzata al riconoscimento del titolo conseguito all’estero, ha un proprio numero di protocollo e contiene dei documenti relativi al percorso professionale che caratterizza anche il procedimento amministrativo del singolo studente ( anche con riferimento al tempo trascorso dalla data di assegnazione del protocollo), che non coincide con quello degli altri studenti.
Per tali ragioni è necessario inoltrare diffide individuali, con specifico mandato al difensore ad oggetto il singolo protocollo del Ministero, che non possono essere redatte a prescindere dallo stato della pratica dello studente ( es. diffida a seguito di sentenza del Tar di condanna del Ministero per silenzio inadempimento, o a seguito dello spirare dei 120 gg previsti dall’art.16 del D.lgs.n°206/2007 etc.)
Anche la successiva denuncia querela non può che essere proposta nei confronti dello specifico Ufficio responsabile del procedimento e non contro ignoti, pena la archiviazione di questa tipologia di denunce.
Per tali ragioni Lo Studio Legale invita a presentare esclusivamente diffide individuali con richiesta di risarcimento danni per violazione dei termini previsti dalla legge, con riserva di azione in sede penale.
Chi fosse interessato a proporre diffide individuali può inviare email a avvdanza@libero.it