NEWS ABILITATO ESTERO: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE CON DECRETO MONOCRATICO DEL PRESIDENTE LA SENTENZA DEL TAR LAZIO DI RIGETTO DEL RICONOSCIMENTO PER PRESUNTA OMESSA ALLEGAZIONE DELLA ADEVERINTA FINALE: SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IRREPARABILE
Di particolare interesse il decreto monocratico n°2490 di poco fa 20 giugno 2023 del Presidente della settima sezione del Consiglio di Stato , Dott. Franconiero, emesso nel giudizio di appello ed in accoglimento della istanza di sospensiva della sentenza, formulata nel ricorso di abilitata in Romania, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del merito
Nel caso di specie, la ricorrente aveva gravato la sentenza del Tar Lazio , pronunciatasi sul rigetto dell’’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento ai sensi dell’art. 16, co.1 del decreto legislativo n. 206/2007 per la classe di concorso A45 – scienze economico aziendali nelle scuole secondarie di II grado .La ricorrente, nel caso de quo chiedeva l’annullamento previa sospensione del decreto di rigetto del Ministero ad oggetto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16 DLGVO 206 del 2007 per la classe di concorso A45 , lamentando in modo contraddittorio e confuso, la mancanza dell’attestazione di competenza professionale da parte dell’Autorità competente, Ministero dell’educazione Nazionale della Romania (condizione asseritamente necessaria ai sensi dell’art. 13 della citata direttiva 2013/55/UE); nonché 2) di non poter procedere al confronto tra il percorso svolto dall’interessata in Romania e quello italiano, in mancanza della rispettiva attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno dal valore dirimente in quanto “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita” .
Tutto ciò, nonostante, la difesa avesse allegato tra l’altro, entrambe gli attestati di superamento dei c.d. due NIVEL I e II innanzi al TAR Lazio, documentazione in ogni caso già in possesso del Ministero inottemperante alla sentenza di merito favorevole alla ricorrente.
Orbene, il Consiglio di Stato già con il suindicato decreto monocratico Presidenziale, ha accolto la tesi difensiva basata sui principi posti dalla ADUNANZA PLENARIA del Consiglio di Stato n°22 del 29 dicembre 2022 , che impone in capo al Ministero Istruzione, l’obbligo di valutare il percorso professionale conseguito in Romania , sulla base dei principi generali della libertà di circolazione dei lavoratori( art.45 del TFUE),e della libertà di stabilimento (art. 49 del TFUE), principi ineludibili in tema di mobilità delle professioni Europee : dunque anche quello risultante dalle certificazioni intermedie Nivel I e II.Per tali ragioni, il Presidente della Sezione Dott.Franconiero ritenuta la sussistenza del periculum addotto a fondamento dell’istanza di misure cautelari provvisorie consistente nella perdita delle possibilità per la ricorrente di essere inserita nelle c.d. GPS e di conseguire incarichi per il prossimo anno scolastico,
PQM
accoglie l’istanza di misure cautelari, per l’effetto sospende l’esecutività della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati, fissando la trattazione collegiale all’udienza del 11 luglio 2023