IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO SUL SOSTEGNO, RITENENDO NON FONDATE LE “INCOLMABILI DIFFERENZE” TRA FORMAZIONE RUMENA E ITALIANA E CONDANNANDO IL MIM ALLA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 18, 19, 20, 21, 22 DEL 2022
Di particolare interesse la sentenza del TAR Lazio sez IV° BIS n°11356 del 6 luglio 2023, con cui il collegio, ha dichiarato la fondatezza del ricorso nel giudizio patrocinato dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, con il quale il ricorrente chiedeva l’annullamento per motivi aggiunti del decreto n° 2017 del 24.08.2022 del Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui reca un nuovo rigetto della istanza di riconoscimento per il titolo del sostegno, in adempimento alla sentenza di ottemperanza del TAR LAZIO SEZ.III BIS n°12534/2021 in via alternativa/ subordinata per la declaratoria di nullità del decreto di rigetto n° 2017 del 24.08.2022, per violazione ed elusione del giudicato ex art. 31 co.4 e 114 co.4 lett.E) del cpa, con riferimento alla sentenza di ottemperanza TAR LAZIO SEZ.III BIS n°12534/2021 e di merito n°1178/2021, previa qualifica dell’azione ex art. 32 del cpa;
Rileva il Collegio della Sez.IV Bis nella sentenza che:- Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce in primo luogo che alcune delle deduzioni contenute nel nuovo provvedimento di rigetto sarebbero illegittime in quanto contrastanti con il giudicato formatosi sulla vicenda. La censura è fondata.
Il provvedimento di rigetto reca obiezioni diffuse di natura formale inerenti alla mancanza di abilitazione all’insegnamento, all’assenza dell’attestazione di competenza ex art 13 della Dir.UE n°36/2005 ai fini dell’accesso alla professione docente, all’incompletezza o irregolarità documentale; tali obiezioni ripetute dall’Amministrazione risultano contrastanti con la sentenza di annullamento n. 11873/2021, nonchè con la sentenza di ottemperanza n. 8716/2021 e con il remand cautelare, con cui era stato ordinato all’Amministrazione di disporre il compimento di comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dal ricorrente in linea con le previsioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della Dir. 2005/36/CE, così come modificata
dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE; tale statuizione vincolava l’Amministrazione ad effettuare la suddetta valutazione comparativa inibendo al contempo la riedizione del potere che fosse basata su motivi ulteriori di natura prevalentemente formale e procedimentale.Con ulteriore motivo di impugnativa si deduce poi l’erroneità delle ragioni addotte dall’amministrazione la quale, nel negare il riconoscimento, ravvisa “incolmabili differenze” tra la formazione rumena e italiana sotto vari aspetti e in particolare i) l’unicità del percorso per tutti gli ordini e gradi di scuola ii) le carenze del percorso in merito alla proposta didattica, alla persona indicata come direttore del corso, iii) l’assenza di laboratori affidati a docenti con determinata specializzazione e di un qualificato tutoraggio iv) le modalità di svolgimento del tirocinio.
La censura è fondata nei termini che seguono. Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) ha affermato che: – il Ministero deve “esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;
– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”
Con specifico riferimento all’insegnamento di sostegno, l’Adunanza Plenaria evidenzia poi che i docenti in possesso di titolo estero, come l’odierno ricorrente,“dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria”.
Peraltro il Collegio deve anche osservare che le disposizioni contenute nell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e nella norma nazionale di recepimento, art. 22 D.lgs. 206/2007, contemplano il riconoscimento previa adozione di misure compensative anche ove la comparazione riveli un distacco sostanziale in termini di durata della formazione o di rilevante differenza di argomenti di studio e tirocinio.
In base ai principi ora richiamati va dunque ritenuto illegittimo per difetto di motivazione un provvedimento di rigetto dell’istanza adottato dal Ministero che si limiti esclusivamente a richiamare le differenze – anche se rilevanti e sostanziali – che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio dell’insegnamento di sostegno senza indicare le specifiche ragioni dell’assoluta inconciliabilità e senza valutare e stabilire le adeguate misure compensative che permettano di riportare ai medesimi standard di preparazione e professionalità i docenti specializzatisi nei due paesi europei; apodittica sotto tale profilo risulta l’affermazione in base alla quale tale scarto sarebbe incolmabile tenuto conto che l’Amministrazione mantiene ampia discrezionalità – in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e delle norma di recepimento art. 22 D.lgs. 206/2007 -nell’individuare misure aggiuntive a carico dell’istante che assicurino allo specializzato in altro Paese UE una qualificazione professionale al livello di quella italiana; erroneamente quindi il Ministero ha disposto il rigetto del riconoscimento senza valutare la possibilità di disporre adeguate misure compensative.
Pertanto, ad avviso del Collegio, l’amministrazione ha il dovere, nella comparazione del percorso formativo estero a quello nazionale, di valutare, motivando adeguatamente sul punto, la possibilità di disporre adeguate misure compensative che possano colmare le differenze che, in qualità e quantità, siano riscontrabili tra i citati percorsi.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato con motivi aggiunti; fermo l’obbligo di ulteriore riesame dell’istanza di riconoscimento da parte dell’Amministrazione.
Tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza Plenaria solo dopo l’adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– accoglie i motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, n° 2017 del 24.08.2022, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento.