IL TAR LAZIO OMETTE DI ESAMINARE LE VIOLAZIONI ALLA DIR.UE N°36/2005 E AI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, E NON SOSPENDE IL COLLOCAMENTO DEGLI SPECIALIZZATI SOSTEGNO ESTERO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS
Non appare condivisibile quanto contenuto nelle ordinanze cautelari della IV bis Sezione del Tar Lazio che all’esito della discussione del 6 settembre 2023, hanno respinto la richiesta di sospensiva del collocamento c.d. in coda, negli elenchi aggiuntivi, così l’Avv. Maurizio Danza Prof di Diritto Europeo Università Teseo, lasciando tuttavia aperta la definizione della questione, che verrà affrontata nelle udienza di discussione di merito.
In sintesi questo è il contenuto della ordinanza n° 5663/2023, che corrisponde esattamente a tutte le altre depositate poco fà, con riferimento a tutti gli altri ricorsi discussi sulla identica questione.
” Ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’inserimento in elenchi aggiuntivi previsto dall’art 5 co.13 della L n°74/2022, appare esente da censure di incostituzionalità. Inoltre nel bilanciamento degli interessi in gioco, tra chi è in possesso del riconoscimento e chi è in attesa del decreto, non risulta irragionevole il collocamento in posizione deteriore”.
Desta sorpresa inoltre, prosegue l’Avv.Maurizio Danza come si sia omessa qualsivoglia motivazione in merito alla prova del pregiudizio grave ed irreparabile, dimostrato dalla Ns.difesa ed oggetto di discussione all’udienza del 6 settembre 2023, atteso che sono stati prodotti i decreti contenenti i contingenti di posti messi a disposizione per il conferimento delle supplenze, in numero inferiore alle posizioni occupate da tutti i ricorrenti nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS.
Confidiamo che nel prosieguo del giudizio, il Collegio disponga una valutazione più accurata di tutte le censure contenute nel ricorso, approfondendo altresì i profili di violazione dei principi comunitari ( Dir.UE n°36/2005), nonchè quelli espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di piena validità dei titoli di specializzazione sul sostegno, che non risultano contenuti nella motivazione del collegio.
Ci riserveremo di adire il Consiglio di Stato- conclude l’Avv.Danza- con un appello cautelare, in via incidentale alfine di capovolgere l’ingiuste ordinanze del Collegio della IV sez BIS del Tar Lazio