NEWS SOSTEGNO. PRIME PRONUNCE IN ITALIA DEL TAR LAZIO SEZ IV BIS CHE SOSPENDE I DECRETI DI RIGETTO DEL MINISTERO PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO POICHE’ LA OMESSA ACQUISIZIONE DEI PROGRAMMI FORMATIVI VIOLA L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Di poco fa ben due ordinanze n°1854 e 1856 della IV sezione Bis del Tar Lazio presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore di particolare rilevanza, con le quali il Collegio sospendendo i decreti ha stigmatizzato, secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Università Mercatorum che assiste i docenti,-la illegittimità dei procedimenti amministrativi riaperti a seguito di sentenze del Tar Lazio di condanna per silenzio inadempimento del Ministero.
Nei casi di specie infatti gli specializzati in Romania, in entrambi i ricorsi avevano adito il Tar Lazio per l’annullamento dei decreti del Ministero nella parte in cui recavano il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno, emanato in adempimento alle sentenze del Tar Lazio intervenute a seguito di ricorso per silenzio inadempimento.
Orbene il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva dei decreti del Ministero, secondo l’Avv. Maurizio Danza ha riconosciuto la palese illegittimità del Ministero Istruzione che aveva inviato agli interessati prima delle richieste di integrazione documentale ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett b della Legge n°241/1990) e successivamente dei preavvisi di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, senza mai richiedere i programmi formativi e dunque senza aver potuto disporre la comparazione analitica tra il programma rumeno e quello italiano, secondo quanto disposto dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022
Questa dunque la motivazione del collegio :
Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:
– in sede procedimentale non è stata acquisita completa documentazione sull’iterformativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi;
– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza;
– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di
compromettere l’accesso del ricorrente alle graduatorie per le supplenze.
Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la
concessione della tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto:
- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 ottobre
2024