NEWS ABILITATI ESTERI. LA SEZ.III BIS TAR LAZIO SOSPENDE I DECRETI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DEL MINISTERO SU MATERIA PER CARENZE FORMALI (APOSTILLE ED ALTRO), IN PALESE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO PRIMARIO DELLA COMPARAZIONE DEI PERCORSI PREVISTO DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N°18/2022

Di poco fa ben tre ordinanze  di particolare rilevanza della sezione III Bis del Tar Lazio a seguito delle udienze di discussione di ieri , con le quali il Collegio nell’accogliere la sospensiva dei decreti di diniego delle istanze di riconoscimento dei titoli abilitanti per le classe di concorso A019 e A046 e AB024/AB25 , nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Università Mercatorum, ha stigmatizzato la illegittimità dei procedimenti amministrativi “riaperti” a seguito di sentenze del Tar Lazio di condanna, con cui in palese violazione del diritto alla interruzione dei termini e della proroga richiesta dai ricorrenti, il MIM aveva eccepito anche rilievi formali tra cui assenza della apostille, senza tuttavia mai richiedere né aver mai valutato i programmi formativi analitici poi allegati dagli interessati .

Nei casi di specie infatti, gli abilitati in Romania con i ricorsi avevano adito il Tar Lazio per l’annullamento dei decreti del Ministero nella parte in cui recavano il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia ,emanati sul presupposto che i ricorrenti non fossero in possesso della “Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno), recante l’indicazione della disciplina che [il ricorrente] può insegnare e della fascia di età degli alunni”, oltre che sulla assenza di ulteriore documentazione;

Orbene il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva dei decreti del Ministero, secondo l’Avv. Maurizio Danza-, ha riconosciuto la palese illegittimità dei decreti del Ministero Istruzione che aveva inviato agli interessati prima delle richieste di integrazione documentale ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett. b della Legge n°241/1990) e successivamente dei preavvisi di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, eccependo rilievi formali ( tra cui assenza della apostille), senza tuttavia mai richiedere né aver valutato i programmi formativi, e dunque senza disporre alcuna comparazione tra i programmi italiani e romeni, violando palesemente i principi fissati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022.

Tale assunto risulta chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso i decreti per la seguente motivazione:

Considerato che il rigetto della istanza di riconoscimento, basato sulle carenze di tipo formale di cui sopra, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024);

Considerato altresì che l’istante ha richiesto la suddetta documentazione alle autorità estere e che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di più di un anno dalla presentazione dell’istanza, ben oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o altre specifiche formalità (pur non ostando a forme di verifica ex post dell’autenticità dei documenti);

Ritenuto che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale – fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito – nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente dagli atti impugnati, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e futuri, risolutivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.