IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DI ABILITATO ESTERO E ANNULLA IL DECRETO DEL MINISTERO ISTRUZIONE PREVEDENTE IL SOLO TIROCINIO DI ADATTAMENTO E NON LA PROVA ATTITUDINALE, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PREVISTO DALL’ART 22 DEL DLGVO N°206/2007 ATTUATIVO DELLA DIR.UE N°36/2005
Di particolare interesse la sentenza n°11852 di ieri 11 giugno 2024 del TAR Lazio sez.III BIS di accoglimento del ricorso, patrocinato dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma con cui si chiedeva l’annullamento del decreto direttoriale della AOODIPT – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. con cui il Ministero dell’Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato nr. 7111/2021, ed in relazione all’istanza presentata dal ricorrente ex art. 16 co 1 dlgvo 206/2007 ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia per le classi di concorso A-60, A-37, A-01, A-17 nella scuola secondaria di I e II° grado, nella parte in cui condizionava il riconoscimento al superamento, all’unica misura compensativa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 206/2007, del tirocinio di adattamento di 300 ore per un un anno scolastico.
Il ricorrente abilitato in Romania secondo il Ministero dell’Istruzione avrebbero dovuto frequentare solo il corso di tirocinio per 300 ore ai fini del conseguimento della abilitazione, senza poter optare anche per la prova attitudinale prevista dalla direttiva Europea n°36/2005.
Orbene, nel caso di specie , il TAR Lazio sezione III BIS con la sentenza ha accolto il ricorso con la seguente motivazione : “ deve invece pervenirsi con riferimento alla mancata previsione, nel provvedimento gravato, della misura compensativa della prova attitudinale quale alternativa al tirocinio di adattamento.
Al riguardo l’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede testualmente che l’Amministrazione possa subordinare il riconoscimento della qualifica professionale “al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente”.
Deve dunque essere consentito all’istante di poter scegliere tra lo svolgimento proficuo del tirocinio di adattamento e il superamento di una prova attitudinale, la cui determinazione è comunque pur sempre rimessa all’Amministrazione.
Va pertanto accolto sul punto il vizio di violazione di legge e disposto l’annullamento del provvedimento gravato nella parte in cui non prevede per il ricorrente, in alternativa al tirocinio di adattamento, quale misura compensativa, anche la prova attitudinale.
In sostanza il TAR Lazio-prosegue l’Avv. Maurizio Danza Prof.di Diritto di Istruzione e Ricerca Scientifica presso Università ISFOA” ha stigmatizzato la violazione del diritto del docente alla scelta della prova attitudinale non prevista nel decreto di riconoscimento del ricorrente, in palese violazione dell’art.22 del D.lgs.n°206/2007, attuativo della Direttiva Europea n°36/2005