ABILITATO ESTERO .IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI ACCANTONAMENTO RUOLO, E CONDANNA IL MINISTERO E LA USR LAZIO AD IMMETTERE IN RUOLO IL RICORRENTE EX ART 59. CO.4 D.L.N°73/2021 APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA RISERVA NON PREVISTO NEI DDG 818/2022 E DDG 35043/2022
Di particolare interesse ed unica nel suo genere la sentenza n°14529 di ieri 17 luglio 2024 del TAR Lazio-Roma sez. III BIS che, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro Università Teseo e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma , annulla il decreto di accantonamento del ruolo emanato dalla USR Lazio, e condanna il Ministero ad immettere in ruolo ex art 59. co.4 d.l.n°73/2021 il ricorrente per la classe di concorso AF55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA , reintegrando il docente tra i nominativi dei beneficiari degli immessi in ruolo ai sensi dell’art 59 co.4 del d.l. n°73/2021
Nel caso di specie il ricorrente era stato incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso a cattedra ex D.D.G. 01 febbraio 2018 n. 85 per la classe di concorso AF 55 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (fisarmonica) pubblicata il 27.6.2019, , in quanto in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero ; Il medesimo era stato inizialmente individuato per l’assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso AF55 e inserito nell’allegato 1 dell’avviso dell’USR Lazio n. 0028204.
Successivamente, il ricorrente veniva escluso dall’elenco 1 del decreto dell’USR Lazio n. 0000818 del 3.8.2022e e veniva disposto l’accertamento con riserva con accantonamento del ruolo giusto decreto del 6 settembre 2022.
Orbene, il Collegio della sezione III BIS del Tar Lazio con riferimento alla peculiare fattispecie si è espresso con la seguente motivazione
Il primo motivo di ricorso evidenzia “ILLEGITTIMITA’ECCESSO DI POTERE.VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA L. N°241/1990 DA PARTE DEI DDG 818/2022 E DDG 35043/2022, NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO L’ ACCANTONAMENTO E NON LA IMMISSIONE IN RUOLO DEL POSTO ASSEGNATO AL RICORRENTE SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE ED IN PALESE CONTRASTO CON LA EMAIL DEL 24-25 LUGLIO 2022 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO”.
Il ricorrente, in primo luogo, eccepisce l’illegittimità dei DDG gravati, i quali appaiono privi di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, poiché non esprimono in alcun modo le ragioni che hanno indotto la P.A. a mutare il proprio orientamento, nonostante il posto fosse già assegnato.
Il secondo motivo di ricorso attiene a: “ILLEGITTIMITÀ DEI DDG 818/2022 35043/2022 E DEL DM 184/22 ALL. A NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO L’ ACCANTONAMENTO E NON LA IMMISSIONE IN RUOLO NONOSTANTE IL RICORRENTE SIA IDONEO VINCITORE EX ART. 17 COMMA 2 LETT. B DLGVO 57/2019 E COMMI 3, 4, 5 E 6 SENZA TENER CONTO DELLA RISERVA DEL RICORRENTE IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CONSEGUITO IN ROMANIA, SECONDO IL PROCEDIMENTO ATTIVATO AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.LGS. N °206/2007. LA IMMISSIONE IN RUOLO VA RICONOSCIUTA ANCHE ALLA RISERVA DEL RICORRENTE E NEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DALLE C.D. GMRE, ANALOGAMENTE A QUANTO AVVIENE PER LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI STRAORDINARIE E RISERVATE RICHIAMATE ESPRESSAMENTE NEL D.M. N° 184 DEL 19/07/2021 E NELL’ALL. A.”.
Il ricorrente in particolare lamenta che l’allegato A prevede illegittimamente, quale riserva, solo quella relativa all’ipotesi di “giudizio pendente” e non anche altre tipologie di riserve, così come previsto, invece, nelle altre procedure di reclutamento.
Il ricorrente afferma che è del tutto incomprensibile la ragione per cui il D.m. n. 184/2022 abbia previsto solo la riserva di natura giudiziaria e non anche le altre tipologie di riserva.
Il terzo motivo di ricorso attiene a “ILLEGITTIMITA’ DEL DM N°184/2022 ALL. A DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA TIPOLOGIE DI RISERVE NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE AI FINI DELLA IMMISSIONI IN RUOLO LA TIPOLOGIA DI RISERVA IN POSSESSO DEL RICORRENTE OPERANDO UNA GRAVE ED INGIUSTA DISTINZIONE TRA RISERVE”.
A sostegno di quanto già detto nel motivo precedente, il ricorrente menziona l’orientamento giurisprudenziale riferito alle “procedure concorsuali riservate” di cui al DDG n. 85/2018, che estende la tutela anche alle riserve previste dal procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nelle more del procedimento di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 206/2007.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l’erroneità del provvedimento poiché nonostante abbia dovuto aspettare oltre 120 giorni per il riconoscimento, una volta ottenuto lo stesso è stato illegittimamente pretermesso da un’immissione in ruolo.
Pertanto, il ricorrente sostiene che non vi sia alcun dubbio sulla necessità di dover annullare l’illegittimo accantonamento disposto dai decreti dell’USR Lazio e confermare invece la immissione in ruolo, quale conseguenza della ammissione con riserva già goduta ab origine.
Il quarto motivo di ricorso è rubricato: “ILLEGITTIMITA’. GRAVE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DEI DECRETI DELL’USR LAZIO NELLA PARTE IN CUI NELL’ESCLUDERE IL RICORRENTE DALLA IMMISSIONI IN RUOLO IN POSSESSO DELLA RISERVA VIOLANO ALTRESI’ IL PRINCIPIO COMUNITARIO DELL’ACCESSO PARZIALE DELL’ART.4 SEPTIES DELLA DIR. UE N.2005/36/CE RECEPITO CON GLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206”.
Il ricorrente inoltre afferma che una diversa interpretazione violerebbe anche i principi comunitari dell’accesso parziale ex art. 1 bis del D.lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.
Tale principio, inoltre, risulta confermato dalla Corte di Giustizia europea a partire dalla sentenza “Morgenbesser” del 13.11.2003, causa C-313/2001.
Il quinto motivo di ricorso espone che “ANCHE IL RECENTE DECRETO SOSTEGNI BIS HA PREVISTO LA IMMISSIONE IN RUOLO DEL DOCENTE CON RISERVA IN ATTESA DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO CONSEGUITO IN ROMANIA SULLA BASE DEL D.LGS N°206/2007 E DELLA DIR.UE N°36/2005: NECESSITA’ DI RICONOSCERE LA RISERVA E L’IMMISSIONE IN RUOLO ANCHE AL RICORRENTE INSERITO NELLE PROCEDURE DELLE C.D. GMRE.”
Il ricorrente asserisce che, a conferma della ratio del legislatore finalizzata alle immissioni in ruolo a favore di docenti abilitati, in attesa di decreto di riconoscimento del titolo all’insegnamento conseguito ed in attesa nel caso di specie del superamento della misura compensativa disposta, deve essere menzionato il decreto cd. Sostegni bis, D.L. n. 73/20 convertito in L. n. 106/2021 art. 59 comma 4, il quale prevede l’immissione straordinaria in ruolo di docenti precari inserti nelle GPS di cui alla OM b. 60/2020.
Al riguardo il ricorrente afferma che non si rende noto il motivo per cui con riferimento alle immissioni in ruolo previste dal D.M. n. 184/2022 e con riferimento alle procedure di reclutamento derivante dalle cd. GMRE non si applicano i medesimi principi previsti in tema di riserva dall’art. 7, comma 4 lett. e della O.M. n. 60/2020.
Per tali ragioni andrebbe riconosciuto al ricorrente il diritto alla immissione in ruolo con conseguente annullamento dell’esclusione e dell’accantonamento illegittimamente disposto dall’USR per il Lazio.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Va ritenuto condivisibile il primo motivo di ricorso, nella parte in cui evidenzia che la posizione del ricorrente non è stata oggetto di alcuna precisazione negli atti impugnati e pertanto è assolutamente carente la motivazione dei provvedimenti impugnati.
Nemmeno in giudizio l’amministrazione ha fornito spiegazioni riguardo alla posizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.