NEWS SOSTEGNO ROMANIA. LA SEZ.IV BIS TAR LAZIO SOSPENDE L’ILLEGITTIMO DECRETO DI DINIEGO SU TITOLO CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI CANTEMIR RITENUTO DAL MIM NON VALIDO .“LE ARGOMENTAZIONI OSTATIVE INERENTI L’ASSENZA DI NATURA ABILITANTE DEL TITOLO RUMENO (ADEVERINTA) SONO GIÀ STATE RISOLTE DALL’ADUNANZA PLENARIA N. 22/2022”
Di poco fa la ordinanza n° 4854 del 28 ottobre 2024 del TAR LAZIO della sez. IV BIS Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, DI NOTEVOLE IMPORTANZA E PRIMA NEL SUO GENERE a seguito dell’ udienza del 23 ottobre 2024 con cui il Collegio della sezione IV Bis, ha affrontato per la prima volta nel merito, in sede cautelare, la questione della validità dei titoli conseguiti in Romania,accogliendo la sospensiva del decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.
Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania presso l’Università di Cantemir sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.
Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA che ritiene l’ordinanza di notevole importanza proprio perchè anticipa la questione di merito, accogliendo la nostra tesi difensiva, si esprime nell’ottica di garantire il rispetto del diritto europeo in tema di riconoscimento dei titoli, riconoscendo la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, avallata dai pareri del MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA CHE ANCORA OGGI CONTINUA A RITENERE IL TITOLO SUL SOSTEGNO INESISTENTE, NONCURANTE DI QUANTO STABILITO DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.
Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso il decreto con la seguente motivazione:
Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:
– l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui quella concernente il piano analitico del corso di studi e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;
– le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo rumeno (adeverinta) sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 22/2022);
– la motivazione sull’eventuale inconciliabilità assoluta dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori;
– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;
– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze;
ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;
ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento di diniego del riconoscimento impugnato.