IL TAR LAZIO SEZ.III BIS ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA IL DECRETO DEL MIM SULLA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO PER LA CLASSE DI CONCORSO A028. ILLEGITTIMO RITENERE CHE LA DENOMINAZIONE DELLA ADEVERINTA ROMENA NON FOSSE COERENTE CON IL DIRITTO ALL’INSEGNAMENTO PER TALE CLASSE, E NON PROVVEDERE AD ALCUNA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA I PERCORSI FORMATIVI ROMENO E ITALIANO, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FISSATI DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N°22/2022

Di particolare interesse la sentenza n° 22175 di oggi 9 dicembre 2024 del TAR Lazio sez.III bis di accoglimento del ricorso, patrocinato dall’ Avvocato Maurizio Danza Prof.Diritto del Lavoro Università Mercatorum con cui il Tar del Lazio, Roma, Sezione Terza BIS ha  l’annullato l’ulteriore decreto di diniego di riconoscimento della formazione conseguita all’estero, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-28 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria I), poiché il MINISTERO ISTRUZIONE aveva ritenuto che la dizione della adeverintia romena non consentiva di esaminare l’istanza nel merito,  dunque non provvedendo alla comparazione prevista dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022.

Questa la motivazione del Collegio  , presieduta dal Dott. Tomasetti, relatore estensore Dott.ssa Oliva:

Ritiene il Collegio che le censure così sintetizzate possono essere trattate congiuntamente per la loro connessione e vanno accolte, perché fondate.

 Il provvedimento impugnato, di tipo cumulativo, adottato nei riguardi di più istanti – tra cui l’odierno ricorrente – è motivato in maniera insufficiente, illogica e contraddittoria, limitandosi ad affermare che il titolo indicato nel dispositivo della certificazione rilasciata al ricorrente dall’Autorità rumena conferisce, in Romania “‘il diritto all’insegnamento’ in ambiti disciplinari non coerenti” con la classe di concorso richiesta, oltretutto dopo aver premesso che la sentenza n. 10649/2021 ha stabilito che la comparazione venga dal Ministero effettuata proprio “prescindendo” da tale certificazione.

Nello specifico, è evidente come nell’atto impugnato non sia esplicitato in che modo sia stata effettuata in concreto la comparazione tra il percorso professionale seguito dal ricorrente in Romania e il titolo di abilitazione nazionale conseguibile in Italia, nonché le ragioni sulla base delle quali si ritiene che i due percorsi non siano, nemmeno in parte, equiparabili, di talché non sia possibile disporre neppure apposite misure compensative.

Detta comparazione è invece richiesta dai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), così come evidenziato anche dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.

Ritiene il Collegio che tale valutazione è indispensabile, sia in ossequio al principio generale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia in relazione all’obbligo di rendere adeguata motivazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, sia sul piano del recepimento dei principi e delle norme contenute nella Direttiva 2005/36/CE, come attuata dal Decreto Legislativo n. 206/2007.

In particolare, in relazione a questo ultimo aspetto, è stato espressamente previsto che “il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano”.

Anche l’Adunanza Plenaria n. 20 del 29 dicembre 2022 ha ribadito il principio che “Il Ministero […] deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento […] tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite […]” (nello stesso senso, anche la sentenza della Adunanza Plenaria n. 6 del 22 aprile 2024).

Il Ministero resistente ha omesso di verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento, vale a dire di esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierno ricorrente, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.

 Merita quindi di essere riformata la posizione dell’Amministrazione intimata che si è accontentata di rilevare l’assenza di una specifica abilitazione nella classe di concorso corrispondente alla A-28 in Romania, posto che, secondo quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva 2015/36/CE, anche nel caso in cui fra due titoli non vi sia totale identità, il riconoscimento può essere subordinato a misure compensative, quali il tirocinio o altre prove attitudinali.

Da tale disposizione discende difatti l’obbligo del Ministero di verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze, le qualifiche o l’esperienza professionale attestate dal titolo rilasciato in un altro Stato membro soddisfino,anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere a una professione regolamentata, corrispondente, nel caso all’esame, all’insegnamento nelle classi di concorso A-28.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato di data 23 novembre 2021, indicato in epigrafe, nei limiti in cui riguarda la posizione del ricorrente e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 786 del 2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in narrativa, con conseguente annullamento in parte qua del decreto dipartimentale n. 2269 del 23 novembre 2021, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata.