IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO PER ELUSIONE DEL GIUDICATO ANNULLA I NUOVI DECRETI DI RIGETTO SU ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO IN ROMANIA E CONDANNA IL MINISTERO AD EMANARE I DECRETI DI RICONOSCIMENTO ENTRO 30 GG .

Di particolare interesse la sentenza n°8502/2021 della SESTA SEZIONE del Consiglio di Stato, Presidente DE Felice e relatore estensore Lamberti depositata poco fa, nella quale in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza-Prof. di Diritto Istruzione e Ricerca Università ISFOA-, condanna il Ministero dell’Istruzione per elusione del giudicato ex art.114 cpa.

La Sesta sezione in sentenza ha così motivato  –“ Rilevato che: – i ricorrenti, con la sentenza di questa Sezione n. 5175/2020, hanno ottenuto l’annullamento: a)dell’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019 e dei decreti comunicati individualmente a ciascun ricorrente, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva rigettato le istanze finalizzate al riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania; b) dei decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al DDG n. 58/2018, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell’avviso n. 5636/2009 cit.;

– la Sezione, con tale pronuncia, ha ravvisato l’illegittimità degli atti censurati in prime cure, inficiati sia da un difetto di istruttoria, “non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione delle parti appellanti, cui è stato attribuito, in ragione del percorso formativo estero, il diritto di insegnare in Romania nell’istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale”; sia dalla mancata valutazione del titolo estero conseguito da ciascun appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all’insegnamento, quando, invece, sulla base di quanto precisato dalla giurisprudenza europea, “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente”;

– nella stessa sentenza si è inoltre precisato che il Ministero intimato, “anziché ritenere inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione degli odierni appellanti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito da ciascun appellante, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento all’uopo presentata in sede procedimentale”;

– con la sentenza n. 3626/2021, la Sezione ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della predetta pronuncia, nominando un Commissario ad acta;

– stante la mancata esecuzione della sentenza, la Sezione ha accolto l’ulteriore ricorso, depositato in data 7 luglio 2021, con la sentenza n. 6088/2021, che ha assegnato un nuovo termine al Ministero per adempiere;

con un ulteriore ricorso depositato in data 6 novembre 2021, parte ricorrente ha chiesto: a) la declaratoria di nullità dei sopravvenuti decreti collettivi di rigetto nn. 1185, 1186, 1187 del 2021; b) di ordinare al Commissario ad acta già designato di procedere alla comparazione dei percorsi, conformemente alle sentenze n. 5175/2020, n. 3626/2021 e n. 6088/2021;

Ritenuto che:– la prospettazione di parte ricorrente deve trovare accoglimento, tenuto conto che i decreti impugnati, emessi dall’Amministrazione in dichiarata ottemperanza alle sentenze della Sezione, si basano sulla ravvisata carenza di elementi formali, mai eccepita nell’originario procedimento, né durante le diverse fasi del contezioso che ha caratterizzato la vicenda;

al proposito, va infatti condivisa la deduzione di parte ricorrente in termini di elusione del giudicato, in quanto all’esito del giudizio di merito il riesame incombente sulla p.a., lungi dal consistere nella mera verifica degli elementi formali propri di ogni domanda, riguarda la valutazione del “percorso formativo seguito da ciascun appellante, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, per verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento all’uopo presentata in sede procedimentale”;

pertanto, la diversa valutazione formale posta a base degli atti sopravvenuti non adempie al comando derivante dalle ottemperande sentenze, in conformità all’orientamento della Sezione in riferimento al contenzioso in esame (cfr. Cons. St. n. 7111/2021), secondo cui “il giudizio di ottemperanza si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica di interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la Pubblica amministrazione in sede di esecuzione, accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione, valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato; applicando tali coordinate al caso di specie il comportamento doveroso, chiarito dalla sentenza, non trova coerente applicazione del comportamento in effetti tenuto, dando conseguentemente luogo alla dedotta ipotesi di elusione del giudicato” (cfr. anche Consiglio di Stato ad. plen. , 6 aprile 2017, n. 1);

– nello specifico, parte ricorrente ha rilevato che i profili formali contestati nei provvedimenti impugnati non considerano gli atti processuali (sia di primo grado che di secondo grado), contenenti. invece, tutti i documenti che il Ministero ritiene mancanti;

– in ogni caso, la statuizione passata in giudicato, che il Ministero è chiamato ad adempiere, presuppone la sussistenza del titolo di studio di laurea conseguita in Italia e della abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, in quanto elementi mai contestati durante il giudizio di cognizione (nella sentenza si legge: “in linea di fatto non appare contestato che l’odierno appellante sia in possesso per un verso, del titolo di studio di laurea conseguita in Italia e, per un altro verso, della abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania”);

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):- accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la nullità dei decreti impugnati: – assegna al Commissario ad acta già nominato il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per dare ottemperanza alla sentenze di questa Sezione n. 5175/2020, n. 3626/2021 e n. 6088/2021.

condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 2000, oltre accessori come per legge.