NEWS SOSTEGNO : LA SEZ.IV BIS DEL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTERO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO ED ORDINA DI EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO ENTRO 30 GIORNI.

Di poco fà il deposito della sentenza n°1611 del 10 febbraio 2022 in tema di silenzio-inadempimento su istanze di riconoscimento del titolo di sostegno . Nel caso di specie, il TAR Lazio sez IV bis, ha accolto il ricorso di uno specializzato sul sostegno in Romania difeso dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, che aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir , e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La pronuncia è di particolare rilevanza, perchè il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza che comportato il  mutamento dell’orientamento giurisprudenziale della sezione, non si limita a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento della specializzazione sul sostegno  in Romania, ma ha condannato il Ministero  dell’Istruzione, entrando nel merito, ordinandogli di emanare entro 30 gg il decreto di riconoscimento sulla specifica classe del sostegno  e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.

Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso Concludendo “ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza

-nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi “.

 

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