ABILITATO IN ROMANIA SU CLASSE A060 E A017 IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DICHIARANDO L’OBBLIGO DEL MINISTERO AD ESEGUIRE LA SENTENZA DI MERITO E AD EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO E NOMINANDO IL COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA

In tal senso la pronuncia n°2252 del 25 febbraio 2022 della III° sez. BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza, ha accolto il ricorso per ottemperanza con riferimento alle classi di concorso A060 -TECNOLOGIA SC. I° GRADO e A017 -DISEGNO E STORIA ARTE ISTITUTI II° GRADO  così motivando ” Il ricorso proposto deve trovare accoglimento. In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, in ordine alla mancata adozione, a seguito dell’annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente adottato, di un nuovo provvedimento sull’istanza de qua.

Il Ministero deve pertanto essere condannato a provvedere sull’istanza formulata da parte ricorrente entro 120 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.