IL TAR LAZIO ACCOGLIE RICORSO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO DI ABILITATO IN ROMANIA SU CLASSE A045 e A047 : IL MINISTERO PROVVEDA CON DECRETO ENTRO 60 GG, O IL COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA
Con la pronuncia n°7357 del 6 giugno 2022, in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Università ISFOA , la Terza sezione BIS del TAR Lazio ha accolto il ricorso per silenzio inadempimento ad oggetto le classi di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO- AZIENDALI E A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE.
Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir di Turgu Mures, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La pronuncia è di particolare rilevanza, perchè il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza, non si limita più a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento della specializzazione sul sostegno in Romania, ma condanna il Ministero dell’Istruzione, ordinandogli di provvedere con un provvedimento espresso, entro 60 gg sulla specifica classe di insegnamento, e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.
Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso concludendo “ il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi”.