La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza del Giudice del Lavoro , sancendo la equiparazione tra tempo determinato ed indeterminato, sia fini della anzianita’ che della ricostruzione carriera: Condannato il Ministero Istruzione ad applicare la DIR.UE n°1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato
Di particolare interesse la sentenza della Corte di Appello di Roma della prima Sezione Lavoro del 16 giugno 2022 che, nel “ condannare il MIUR al pagamento delle differenze retributive in favore delle rimanenti parti appellate, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, come già disposto dalla gravata sentenza, ma tenendo conto, unicamente per l’anno 2013, del blocco di cui all’art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. n.122/2010 come prorogato per l’anno 2013 dall’art. 1, comma 1, lett. b) del dpr 4 settembre 2013, n. 122” ,ha confermato parzialmente la sentenza di primo grado n.1139 del 6 febbraio 2019 del Giudice del Lavoro di Roma riconoscendo a numerosi ricorrenti, docenti ed ATA, difesi dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo di preruolo, nonché alla ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione medesima.
La difesa nel processo di primo grado innanzi al Giudice del Lavoro di Roma aveva posto a fondamento delle richieste, l’applicazione della clausola n. 4, punto 1 dell’accordo quadro europeo attuativo della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che prevede il divieto del trattamento meno favorevole per i lavoratori con contratto a tempo determinato, chiedendo il riconoscimento dell’intero servizio a tempo determinato maturato dai ricorrenti precedentemente alla assunzione a tempo indeterminato ai fini della ricostruzione di carriera ; a tal proposito l’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero Istruzione, aveva eccepito che” la direttiva n° 1999/70/CE sarebbe stata inapplicabile, non esistendo nel nostro ordinamento una norma di diritto positivo, la difesa dei ricorrenti aveva argomentato che tale clausola è ” self executing”, e cioè sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale ai fini del riconoscimento del beneficio delle indennità per anzianità di servizio . L’Avv. Maurizio Danza Prof. di diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum, aveva sostenuto come tale principio fosse già stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea ( sentenza “Gavieiro” del 22 dicembre 2010 -proc. n. C-444/09 e C-456-09), e ribadito da successive sentenze anche di altri tribunali del lavoro italiani. La pronuncia-prosegue l’Avv. Maurizio Danza– appare di particolare importanza ed attualità, poiché il principio finalizzato a tutelare il rapporto di lavoro sia privato che pubblico, da ogni forma di discriminazione discende dalla applicazione dei principi della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che è applicabile a tutti comparti del pubblico impiego.