OGGETTO RICORSI SPECIALIZZATI SOSTEGNO ALL’ESTERO AVVERSO ART 7 CO.4 LETT.E OM N 112/2022 INNANZI AL TAR LAZIO : NO AL RINVIO

Poiché pervengono talune email in merito alle udienze di ieri 27 luglio innanzi al TAR Lazio, ad oggetto ad alcune scelte di altri studi Legali circa la richiesta di rinvio della decisione ad oggetto la c.d. sospensiva, con la presente informiamo i ricorrenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero,  che lo Studio non ha condiviso tale opzione, poiché anche nella prossima udienza il Tar dichiarerà inammissibile il ricorso, se non si provvederà ad impugnare anche le c.d. GPS( a tutt’oggi del tutto inesistenti), successivamente alla avvenuta pubblicazione.

Per tali ragioni, anche se il TAR Lazio dovesse pronunciarsi negativamente con riferimento alla richiesta di misure cautelari (  pronuncia non condivisibile poichè è del tutto evidente che l’inibitoria alla stipula dei contratti discende direttamente dall’art 7 co.4 lett.E della OM n°112/2022 disposizione lesiva ( come ammesso dalla stessa IV BIS del Tar Lazio nelle prime pronunce), potrà essere riproposta dallo Studio a tutela dei ricorrenti, la istanza cautelare ( c.d. sospensiva) con lo strumento tecnico processuale dei motivi aggiunti, ad oggetto la sospensione delle graduatorie provinciali, con riferimento alle istanze di inserimento dei ricorrenti.

Il ricorso per motivi aggiunti dovrà essere presentato obbligatoriamente ( pena la inammissibilità ) anche da parte di altri Studi Legali che hanno ritenuto di non chiedere la decisione cautelare.

Si chiarisce ulteriormente CHE, SOLO CHI HA CHIESTO LA DECISIONE ( E NON IL RINVIO) potrà presentare APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO, POTENDO FRUIRE DI UN ULTERIORE STRUMENTO IMMEDIATO A TUTELA DEI RICORRENTI