TAR LAZIO SEZ.IV BIS CI RIPENSA RITENENDO CHE “ NON SIA CONFIGURABILE ALLO STATO” IL PERICULUM CON RIFERIMENTO ALL’INIBITORIA DELLE SUPPLENZE A FAVORE DEGLI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO FINO A QUANDO NON VERRANNO PUBBLICATE LE GPS.

Desta  stupore l’ordinanza n°4847 del TAR Lazio sez IV BIS di poco fa 28 luglio con cui il Collegio in meno di 24 ore dalla discussione, fa un passo indietro rispetto all’orientamento intrapreso con le ordinanze precedenti di accoglimento n° 4021, 4036, 4094 , negando la  sospensiva dei ricorsi discussi ieri innanzi alla sez.IV BIS , dell’art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022 nella parte in cui nel disporre che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, ed inoltre come “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva”, inibisce qualsiasi conferimento a tempo determinato a favore  degli specializzati sul sostegno all’estero.

Nonostante la scrivente difesa avesse in sede di discussione, evidenziato come l’inibitoria totale al conferimento delle supplenze ai ricorrenti prevista dall’art.7 co.4 lett.e) , costituisse una fattispecie di impedimento totale alla costituzione anche del rapporto di lavoro a tempo determinato, e dunque di discriminazione dei diritti degli abilitati all’estero , in palese violazione anche dell’ art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il TAR Lazio ha preferito ingiustamente, di pronunciarsi negativamente sul periculum e di rinviare ogni valutazione all’atto della pubblicazione delle graduatorie provincialiQuesta la motivazione in sintesi del CollegioPreso atto come la Sezione IV-bis di questo Tribunale, chiamata ad esprimersi in sede cautelare sulla previsione anzidetta – e, segnatamente, sulla previsione riguardante l’esclusa titolarità, in capo ai soggetti che, avendo conseguito specializzazione di sostegno all’estero, abbiano conseguito l’inserimento con riserva nelle graduatorie di che trattasi, alla stipula del contratto, fino allo scioglimento della riserva stessa – abbia ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, ordinanze 14 luglio 2022, n. 4483 e 4490 e 13 luglio 2022, n. 4433) cheil pregiudizio dedotto … non possiede i requisiti dell’attualità e della concretezza, in quanto le graduatorie per l’anno scolastico interessato non risultano ancora compilate”, con riveniente inconfigurabilità, allo stato“di un effettivo periculum in mora”;

Come già preannunciato nel comunicato odierno le prossime azioni dello Studio consisteranno nel RIPROPORRE LA NUOVA ISTANZA CAUTELARE ( c.d. sospensiva), che verrà formalizzata nel nuovo ricorso motivi aggiunti, ad oggetto la sospensione delle graduatorie provinciali, successivamente alla loro pubblicazione,  strada obbligata anche per chi ha chiesto il rinvio della discussione , pena la inammissibilità  del ricorso principale.

Valuteremo inoltre, il momento opportuno per proporre anche L’APPELLO CAUTELARE al CONSIGLIO DI STATO, ulteriore strumento a Vs. tutela che come preannunciato, è proponibile esclusivamente da chi è in possesso di ordinanza da parte del Tar Lazio sez. IV BIS.

Vi informeremo nei prossimi giorni in merito alla evoluzione del procedimento giudiziario, successivamente alle udienze del 2 agosto che si terranno innanzi al Tar Lazio sez.III Bis sulla identica questione relativa alla OM n°112/2022.