TAR LAZIO SEZ III BIS NESSUNA NOVITA’ DICHIARATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NONOSTANTE L’AVVOCATURA ABBIA SOSTENUTO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLE MEMORIE
Purtroppo nessuna novità con riferimento alla discussione relativa alla controversia di ieri, tenutasi innanzi alla Sez.III BIS del TAR Lazio ad oggetto la sospensiva relativa all’art 7 co.4 lett.E della OM n112/2022 che inibisce il conferimento delle supplenze con riferimento alle c.d. discipline , collocando illegittimamente i ricorrenti in riserva nelle GPS e non a pieno titolo.
Nonostante l’Avvocatura abbia ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo nelle memorie depositate per l’udienza dandoci ragione, il Collegio della sez.III BIS ha emanato la sentenza n°12939 con cui ha definito il giudizio.
Durante la discussione è stata sottoposta altresì al Collegio anche la violazione dell’art 14 della CEDU per evidente discriminazione, nella parte in cui il Ministero impedisce totalmente l’accesso al lavoro con la disposizione di cui all’art 7 co.4 lett.E della OM n°112/2022 : tuttavia, il TAR ha ritenuto di non discostarsi dall’orientamento intrapreso in numerosi altri contenzioni di identico contenuto.
Nella intervista di oggi delle ORE 1730 DI CHIARA SPARACIO CAPO REDATTORE DI BETAPRESS TV, L’AVV. MAURIZIO DANZA fornirà chiarimenti in merito allo stato del contenzioso e delle azioni a riguardo.
Per chi volesse partecipare qui di seguito il link per collegarsi
https://youtu.be/b0PfkUVPwDg