RICONOSCIMENTO “NIVEL”CONSEGUITO IN ROMANIA: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO AD OGGETTO L’INSEGNAMENTO PER LE CLASSI DI CONCORSO A019 E A018, ED ORDINA AL MINISTERO DI PROVVEDERE AL RICONOSCIMENTO, NOMINANDO IL COMMISSARIO AD ACTA

Interessante pronuncia della Terza sezione BIS del TAR Lazio n°16466 di oggi 9 dicembre 2022   su riconoscimento del c.d. NIVEL ( abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania), con cui il Collegio ha condannato il Ministero dell’Istruzione per silenzio inadempimento e a provvedere con riferimento alle classi di concorso A018 Filosofia e Scienze umane e A019 Filosofia e Storia.

Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto della Comunità Europea dell’ Istituto Universitario Teseo, con cui la ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento per le classi di concorso A018/A019, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Con la pronuncia il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza , ha condannato il Ministero dell’Istruzione, ordinandogli di provvedere con un provvedimento espresso, entro 30 gg  sulle specifica classi di insegnamento,  e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.

Il Collegio nella persona del Giudice-Relatore Dott. Profili ha così motivato” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 30 gg dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi”.