NEWS ABILITAZIONI ESTERO: Il Tar Lazio annulla il decreto di rigetto del Ministero su riconoscimento classe di concorso A019, ritenuta incompatibile con la denominazione “ambito disciplinare scienze dell’educazione” della adeverinta: va applicato il criterio della interpretazione estensiva della adeverinta che comprende anche l’abilitazione per discipline in cui il ricorrente è idoneo

Di particolare interesse la sentenza n°6300 di oggi 12 aprile 2023, con cui il TAR Lazio sez III° bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, annullando il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto il riconoscimento ad oggetto la classe concorso A019-Filosofia e Storia-, ritenuta compatibile con la denominazione riportata sulla adeverinta,” ambito disciplinare scienza dell’educazione  Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato, chiedendo l’annullamento del decreto dipartimentale n° 502 del 24.02.2022  con cui il Ministero dell’Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza TAR Lazio – Sezione III bis, n. 10971/2021 aveva respinto l’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, presentata dall’odierno ricorrente per la classe di concorso A19– Filosofia e Storia

 –e per la declaratoria, in possesso della certificazione finale del percorso formativo in Romania, ( c.d. Nivel I e II, / c.d. (ADEVERINTA) riportante ambito disciplinare scienza dell’educazione”;

del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all’art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs. n. 206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;

del diritto all’accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per la classe di concorso corrispondente a quella indicata dalla ricorrente in atti di causa A19- Filosofia e Storia;

anche previa disposizione di misure c.d. compensative valutato in concreto il percorso professionalizzante svolto all’estero; L’Avv. Maurizio Danza nelle memorie conclusive depositate in funzione dell’udienza di discussione del 7 marzo 2023,  aveva chiesto l’accoglimento del ricorso in primo grado  per i motivi gia’formulati nell’atto introduttivo ed argomentando altresì che, la adeverintia fosse  coerente con il percorso formativo relativo alle classi di insegnamento richieste alla luce dell’orientamento del collegio che, recentemente si uniforma all’orientamento del Consiglio di stato ( ex plurimis ordinanza n.3271/2022), superando la tesi della incoerenza ed incongruita’, e ritenendo possibile una “interpretazione estensiva  della adeverintia” anche con riferimento a materie non riportate nella certificazione finale del percorso espletato in Romania, come nel caso de quo; la difesa del ricorrente aveva altresì sostenuto  nella discussione finale come la adeverintia del ricorrente fosse coerente con l’abilitazione richiesta per la classe A019 ( filosofia e storia,), richiesta e compatibile con la laurea in scienze della formazione classe LM57 e con gli esami specifici conseguiti (anche integrativi ) ,certificati ed allegati al ricorso.  Secondo l’Avv. Maurizio Danza- la pronuncia appare di particolare interesse, poiché ad avviso dello stesso Collegio, il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad applicare il criterio della interpretazione estensiva della adeverinta, aldilà del nomen iuris riportato nella certificazione finale,  criterio reso attuale dopo le pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022 che impone una verifica in concreto del percorso espletato dal docente.

 

Il Collegio, ha dunque accolto il ricorso con la seguente motivazione “Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini e limiti di cui infra.

Al riguardo è sufficiente richiamare le decisioni rese dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), alle cui motivazioni si può fare rinvio anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..

In tale sede è stato chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Pertanto l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha ritenuto di procedere in tale attività istruttoria considerando assorbente il profilo della indicazione di cui al certificato estero che concede la abilitazione…  che non sarebbe compatibile con il riconoscimento di abilitazione nella materia. .

L’elemento individuato dall’amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, a giustificare misure compensative, non poteva essere considerato decisivo, dovendosi considerare anche i settori disciplinari e le classi di concorso rispetto alle quali la ricorrente potrebbe essere idonea. Sono naturalmente fatte salve le verifiche del caso dell’amministrazione anche in relazione alle materie sostenute per il conseguimento della laurea in Italia.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nei rigorosi confini sopra esplicitati.

Le spese di lite possono essere compensate vista la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali maturati prima delle sentenze di Adunanza Plenaria sopra menzionate sin anche in Consiglio di Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione