CONSIGLIO DI STATO SU NUOVA SOSPENSIVA: ANCHE SE E’ INTERVENUTA LA AD. PLENARIA N°22/2022 SULLA VALIDITA’ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO NON SI PUO’ REVOCARE L’ORDINANZA PRECEDENTE .ATTESA PER IL MERITO ANCHE PER IL RINVIO ALLA CGE IL VIDEO DELL’AVV.MAURIZIO DANZA

Desta sorpresa, -così l‘Avv.Maurizio Danza -la ordinanza di poco fà n°2011 della Sezione VII del Consiglio di Stato, che chiamata a pronunciarsi nuovamente con riferimento alla nuova sospensiva dell’art 7 co.4 lett.E della OM n°112/2022, fondata sulla sopravvenuta sentenza della Adunanza plenaria n°22/2022, che ha sancito la piena validità del titolo di specializzazione sul sostegno secondo l’art.13 della Dir.n°36/2005, con cui il Collegio ha ritenuto di non revocare la ordinanza n°5529/2022 che avrebbe potuto privare di efficacia la disposizione che inibisce il conferimento delle supplenze agli specializzati sul sostegno con la seguente motivazione ” Rilevato che una sopravvenienza giurisprudenziale, quand’anche fosse favorevole alla parte appellante, non può di per sé solo giustificare la chiesta revoca dell’originaria ordinanza di rigetto, emessa in sede d’appello da questo giudice.

Tale pronuncia intervenuta entro 48 ore dalla discussione del 16 maggio 2023 , peraltro non fa alcun riferimento all’art.5 del decreto legge n°44/2023, oggetto di ulteriore memorie, finalizzate ad evidenziare il danno grave ed irreparabile, derivante dalle disposizioni dei co.13 ( nuovo elenco aggiuntivo peraltro già dichiarato incostituzionale dalla sent.n°41/2011), e co.14 ( conferimenti in subordine ai soggetti inseriti in GPS a pieno titolo), valide solo dal 1 settembre 2023 e per l’a.s. 2023/2024 e non per l’a.s. 2022-2023 ancora in corso.

Ovviamente il procedimento giudiziario prosegue nel merito, e insisteremo per l’annullamento della disposizione della OM n°112/2022 che discrimina l’accesso al lavoro violando i principi dell’art.14 della CEDU  ,anche con il rinvio alla Corte di Giustizia Europea ex art 267 del TFUE oggetto di specifica richiesta e discusso durante l’udienza

Vi informeremo in merito alle iniziative giudiziarie ad oggetto le disposizioni del decreto legge n°44/2023 con riferimento agli effetti sulle graduatorie provinciali per le supplenze in cui risultano inseriti i ricorrenti.

Qui di seguito il video dell’Avv.Maurizio Danza con riferimento alla ordinanza .