IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTERO ISTRUZIONE A PROVVEDERE SUL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO ALL’ESTERO ORDINANDO AL MINISTERO DI APPLICARE I PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N°22/2022

Di particolare interesse l’accoglimento di piu’ ricorsi , da parte del TAR Lazio-Roma sez. III BIS che, con ben 6 sentenze depositate ieri 12 gennaio 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, accogliendo i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi posti dalla pronuncia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, con riferimento ai titoli di abilitazione conseguiti in Romania per varie classi di concorso.

Nel caso di specie , i ricorrenti avevano adito il TAR per l’accertamento del silenzio nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia, conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento per varie classi di concorso e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005; con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.

Questa la motivazione del Collegio della III° sezione del TAR Lazio Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta. Quest’ultimo è nominato, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.

Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).