SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO :LA SEZ.IV BIS TAR LAZIO SOSPENDE IL DECRETO DI RIGETTO SU ISTANZA DI RICONOSCIMENTO NON AVENDO IL MIM MAI ESAMINATO IL PERCORSO FORMATIVO DEL RICORRENTE, IN PALESE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO IMPOSTO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Di poco fa l’ ordinanza del TAR LAZIO a seguito dell’ udienza di discussione del 5 giugno 2024 con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto la sospensiva del decreto di diniego dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno per la classe ADSS , nel ricorso patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.
Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto del Ministero nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania , emanato dal Ministero Istruzione sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.
Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva del decreto , ha riconosciuto la palese illegittimità nell’attività del Ministero Istruzione che aveva inviato all’ interessata prima le richieste di integrazione documentale ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett. b della Legge n°241/1990) e successivamente il preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, ECCEPENDO RILIEVI FORMALI E SOSTANZIALI DEL PERCORSO, SENZA TUTTAVIA MAI RICHIEDERE NÉ AVER VALUTATO I PROGRAMMI FORMATIVI, E DUNQUE SENZA AVER DISPOSTO UNA COMPARAZIONE IN CONCRETO DELLO SPECIFICO PROGRAMMA FORMATIVO CONSEGUITO DAL DOCENTE, MA LIMITANDOSI AD UNA ASTRATTA COMPARAZIONE TRA QUANTO RISULTANTE DALLA “ADEVERINTIA” E DAGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, E IL PROGRAMMA FORMATIVO PREVISTO DAL D.M. N°249 DEL SETTEMBRE 2010, VIOLANDO IN TAL MODO I PRINCIPI FISSATI DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO CON LE SENTENZE N°18-22 DEL 29 DICEMBRE 2022.
Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso il decreto con la seguente motivazione: Considerato che, in base ad una sommaria delibazione, il provvedimento impugnato non appare pienamente conforme alla disciplina europea in materia, come di recente ricostruita dall’Adunanza Plenaria, atteso che il confronto tra il percorso formativo svolto all’estero e quello previsto in Italia sembra essere stato effettuato senza aver prima acquisito in sede procedimentale la completa documentazione sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il programma analitico del corso di studi; Considerato che dalla mancata sospensione del provvedimento impugnato può derivare alla ricorrente un grave danno, consistente nell’impossibilità di accedere alle graduatorie per le supplenze. Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per la concessione della misura cautelare richiesta”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.