SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO. IL TAR LAZIO SEZ.IV BIS SOSPENDE ANCHE IL DECRETO DI DINIEGO DEL COMMISSARIO AD ACTA SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO. ILLEGITTIMO IL DECRETO PER NON AVER IL COMMISSARIO ESAMINATO IL PERCORSO FORMATIVO IN CONCRETO IN PALESE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO IMPOSTO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Di poco fa l’ ordinanza del TAR LAZIO sez IV BIS n°2429 del 11 giugno 2024  a seguito dell’ udienza di discussione del 5 giugno 2024  con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto la sospensiva del decreto di diniego espresso dal COMMISSARIO AD ACTA dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno per la classe ADSS , nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto del COMMISSARIO AD ACTA nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.

Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva del decreto , ha riconosciuto LA PALESE ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO AD ACTA che aveva inviato all’ interessata prima le richieste di integrazione documentale ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett. b della Legge n°241/1990) e successivamente il preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, ECCEPENDO RILIEVI FORMALI E SOSTANZIALI DEL PERCORSO, SENZA TUTTAVIA MAI RICHIEDERE NÉ AVER VALUTATO I PROGRAMMI FORMATIVI, E DUNQUE SENZA AVER DISPOSTO UNA COMPARAZIONE IN CONCRETO DELLO SPECIFICO PROGRAMMA FORMATIVO CONSEGUITO DAL DOCENTE,  MA LIMITANDOSI AD UNA ASTRATTA COMPARAZIONE TRA QUANTO RISULTANTE DALLA “ADEVERINTIA” E DAGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, E IL PROGRAMMA FORMATIVO PREVISTO DAL D.M. N°249 DEL SETTEMBRE 2010, VIOLANDO IN TAL MODO I PRINCIPI FISSATI DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO CON LE SENTENZE N°18-22 DEL 29 DICEMBRE 2022.

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso il decreto con la seguente motivazione:  

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:- l’amministrazione non ha valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.